PREMESSA

I contratti collettivi nazionali sottoscritti del settore edile prevedono che i contratti integrativi provinciali disciplinino l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

L’E.V.R. è un istituto retributivo la cui variabilità è collegata all’andamento del settore sul territorio (misurato da parametri ricavati dagli indicatori statistici delle Casse Edili) e all’andamento della singola azienda che lo eroga.

In sede di rinnovo C.C.P.L. di Modena del 22 ottobre 2018, in considerazione della perdurante situazione di difficoltà in cui versava il settore, le parti avevano sospeso l’applicazione e la procedura per la definizione dell’E.V.R., rimandando a successivi futuri incontri la trattativa per la sottoscrizione di un accordo in materia.

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Modena, il 27 aprile scorso è stato pertanto sottoscritto, da tutte le parti sociali dell’edilizia, un accordo territoriale che prevede, con decorrenza dall’anno in corso, l’erogazione di un E.V.R. unitario per tutte le imprese che applicano il contratto integrativo provinciale di Modena per le imprese edili.

Successivamente, in data 18 maggio, le medesime parti sociali hanno verificato l’andamento del settore nel territorio. La verifica territoriale ha evidenziato valori positivi per tutti i parametri di valutazione.

Ricordiamo che il valore dell’E.V.R. è soggetto a tassazione ordinaria ed è escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, e, in via ordinaria, da corrispondere dal mese di aprile al mese di dicembre compresi degli anni di vigenza (fino al 2025, anno di scadenza dell’accordo per l’erogazione dell’E.V.R.).

Per il solo anno 2023, le parti sociali hanno convenuto che le erogazioni relative ai periodi di paga di aprile, maggio e giugno, saranno rispettivamente erogate unitamente a quelle relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

Il prossimo anno, se la verifica delle parti sociali da effettuare entro il mese di febbraio 2024 confermerà l’andamento positivo registrato quest’anno, comunicheremo gli importi aggiornati dell’E.V.R. che le imprese dovranno erogare a partire da aprile e fino a dicembre 2024. Ne consegue che, in ogni caso, non dovrà essere erogato alcun emolumento a titolo di E.V.R. per i mesi da gennaio a marzo 2024 compresi.

Per gli impiegati, l’E.V.R. deve essere erogato su base mensile per i mesi da aprile a dicembre, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero. Le eventuali giornate di ferie retribuite e le ore di permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell’E.V.R. e saranno, a tal fine, considerate equivalenti rispettivamente alle giornate e alle ore di lavoro.

Per gli operai, l’E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei medesimi mesi, nonché per le ore di ferie e/o permessi retribuiti, fino ad un massimo di 173 ore per mese.

Per la generalità delle aziende, l’E.V.R., per il solo anno 2023, è stabilito nelle seguenti misure:

Liv. E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8 83.32
7 65.23
6 58.71
5 48.92 0.28
4 45.66 0.26
3 42.40 0.25
2 38.16 0.22
1 32.61 0.19

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro applicato.

Verifiche aziendali: effetti sulla misura dell’E.V.R. e sulla sua corresponsione.

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento economico negativo, entro il mese di giugno 2023 potranno procedere ad una verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nel corso dell’anno edile precedente)
b) Volume d’affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa, presentate all’amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese senza dipendenti operai nel corso dell’anno edile precedente)

L’indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente a quello di erogazione (in fase di prima erogazione, si parla dell’anno edile 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022). L’indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese con soli dipendenti impiegati e quindi non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori devono essere esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell’ambito di un quadriennio complessivo.

Pertanto, per l’anno 2023, verranno confrontati i valori relativi:

  1. Per l’indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media registrata nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
  2. Per l’indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2019-2021 (nota bene: la denuncia IVA più recente da considerare nella verifica è quella relativa al periodo d’imposta 2021, oggetto di denuncia inviata nel 2022);
  3. Per l’indicatore di cui alla lett. c) (riferito alle sole imprese senza dipendenti operai nell’ultimo anno edile concluso): al valore medio risultante nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante nel triennio 2019-2021.

Nel caso di entrambi i parametri positivi, l’E.V.R. sarà erogato nella misura piena prevista per la generalità delle imprese. Nel caso invece di aziende la cui verifica aziendale abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’E.V.R. da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2023 compresi, sarà erogato, in misura ridotta, nei valori di cui alla tabella seguente:

Liv. E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8 41.66
7 32.62
6 29.36
5 24.46 0.140
4 22.83 0.130
3 21.20 0.125
2 19.08 0.110
1 16.31 0.095

Nel caso la verifica non abbia prodotto alcun indicatore positivo, l’azienda, per il 2023, sarà esonerata dall’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione.

Nel caso di esito della verifica con uno o entrambi i parametri negativi, l’azienda dovrà inviare, entro il 30 giugno 2023 (dal prossimo anno le verifiche dovranno essere effettuate entro il mese di marzo), una comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie, e alla Cassa Edile di Modena di iscrizione.

Le aziende di nuova costituzione, o che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2022 o del 2023, non avendo uno storico collegato alle ore lavorate o denunciate in cassa edile o al volume di affari, non si trovano nella condizione di poter effettuare le verifiche interne, né è ipotizzabile per loro la sussistenza della condizione di “andamento negativo” a fondamento dell’erogazione ridotta (un solo parametro negativo) o della mancata erogazione (entrambi i parametri negativi) dell’E.V.R. Per questi motivi, si prevede che esse debbano erogare “l’E.V.R. sulla base dell’importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell’andamento congiunturale del settore”.

La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale che giustifichino la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il contratto integrativo di Modena dell’edilizia, essi avranno diritto all’E.V.R. nella misura pari a quella dei loro colleghi di pari livello dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici. In altri termini anche per loro farà fede la verifica aziendale effettuata dall’impresa utilizzatrice.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l’E.V.R. risultante dalle verifiche aziendali va corrisposto nella misura risultante dall’applicazione della percentuale retributiva in essere per il mese di competenza.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’E.V.R. potranno richiedere un confronto con l’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza di comunicazione entro i termini sopra indicati, il datore di lavoro sarà comunque tenuto al pagamento dell’E.V.R. nella misura piena prevista per la generalità delle aziende.

La comunicazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello di comunicazione concordato con le organizzazioni sindacali qui allegato.

Comunichiamo infine che dell’avvenuto pagamento dell’E.V.R. le aziende dovranno dare attestazione in sede di denuncia mensile Cassa Edile riferita ai periodi di erogazione.

Per gli aspetti operativi e applicativi della misura rivolgersi al proprio consulente paghe.

Allegati:

Verbale di Accordo Collettivo Territoriale EVR

Verbale di incontro per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione Territoriale da valere per l’anno 2023