Il Decreto 29 dicembre 2023, n. 225 ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo delle Carte della cultura Giovani e del merito, previste dalla Legge di Bilancio 2023 in sostituzione della 18App.

A tal proposito si ricorda che l’importo residuo del precedente “bonus cultura” potrà essere utilizzato dai richiedenti solo fino al 30 aprile 2024.

Le due nuove agevolazioni, entrambe del valore di 500  e cumulabili, sono:

  • la Carta della cultura Giovani destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000€, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età (nati nel 2005);
  • la Carta del merito destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

I buoni spesa elettronici possono essere utilizzati (anche in formato cartaceo), entro il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati, per l’acquisto di:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli,
  • libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche digitali,
  • musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva,
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
  • corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Sono esclusi dall’elenco i videogiochi, i video-corsi che non riguardano musica, teatro, danza e lingue straniere, gli abbonamenti per piattaforme streaming.

Le Carte elettroniche possono essere utilizzate previa registrazione sul portale dedicato ed esclusivamente negli esercizi accreditati.

Il valore di ciascuna Carta non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo ISEE.

Registrazione dei beneficiari

I soggetti che hanno diritto all’erogazione delle Carte possono effettuare la registrazione al portale dedicato tramite SPID o CIE:

  • dal 31 /01 al 30/06 dell’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni per la Carta della Cultura Giovani (dal 31/01/2024 al 30/06/2024 per chi è nato nel 2005 e ha compiuto 18 anni nel 2023)
  • dal 31 /01 al 30/06 dell’anno successivo al conseguimento del diploma per la Carta del merito (dal 31/01/2024 al 30/06/2024 per chi si è diplomato nel 2023).

Una volta effettuata la registrazione, verranno generati nell’area riservata di ciascun beneficiario buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.

Registrazione degli esercizi commerciali

Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, previa registrazione, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

A tale fine, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati possono accreditarsi tramite SPID o CIE sulla piattaforma, indicando:

  • numero di iscrizione al RI,
  • partita IVA,
  • codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili,
  • denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività,
  • indirizzo PEC,
  • dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti,
  • accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Istruzioni per l’esercente

Gli esercenti degli esercizi accreditati devono osservare le seguenti indicazioni:

  • controllare l’identità del soggetto utilizzatore del buono nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione. Il buono è infatti individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta;
  • i buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto dei beni elencati e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall’esercente;
  • in caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nell’elenco, entro il 31/12 dell’anno di registrazione dei beneficiari. Non è consentito all’esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi;
  • dalla registrazione deriva l’obbligo di accettazione dei buoni di spesa e l’obbligo della tenuta di un «registro vendite» con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, accettate in sede di registrazione.

Sanzioni

Nei casi di violazione, quando il fatto non costituisca reato, il Prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro.

 

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