Nel settore costruzioni l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha determinato incrementi incontrollati nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, arrecando significative difficoltà alle imprese appaltatrici.

Al fine di mitigare le gravi conseguenze di tali rincari e di spergiurare la paralisi dei cantieri pubblici, il Governo ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche ed ha stanziato con il decreto-legge 73/2021 un fondo da 100 milioni per le istanze di compensazione.

L’attribuzione delle risorse è effettuata sostanzialmente in eguale misura: 34% alle piccole imprese, 33% alle medie e 33% alle grandi, con l’avvertenza che ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate esclusivamente in ragione della propria qualificazione «a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato».

Più precisamente, il fondo è così ripartito:

  • alle piccole imprese, in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art.61 del D.P.R. 207/2010, è assegnata una quota parte di 34.000.000 euro;
  • alle medie imprese, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art.61 del dpr 207/2010, è assegnata una quota parte di 33.000.000 euro;
  • alle grandi imprese, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art.61 del dpr 2017/2010, è assegnata una quota parte di 33.000.000 euro.

La qualificazione si conferma, pertanto, come criterio oggettivo e premiante per le imprese che la conseguono.

La compensazione si determina applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevati da un apposito decreto che dovrebbe essere emanato entro il 31 ottobre 2021.

Si consiglia alle imprese interessate a chiedere la compensazione di attivarsi sin d’ora, nell’attesa dell’emanazione del provvedimento, a reperire la documentazione pertinente da allegare alla futura istanza di compensazione (a titolo esemplificativo: fatture, dichiarazioni dei fornitori, listini etc.); fino ad oggi, infatti, per la presentazione dell’istanza di compensazione così come prevista dalla disciplina ordinaria, è sempre stato onere delle imprese fornire la prova che le oscillazioni di prezzo hanno comportato un effettivo maggiore aggravio per l’esecutore.

L’Ufficio Appalti di CNA Modena è a disposizione per informazioni e chiarimenti:

Pamela Michelini (Tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it)