Una precisazione importante sui lavori relativi a bonus ordinari e superbonus arriva dal MEF: con risposta scritta a interrogazione parlamentare 5-07055 (con oggetto: “chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori”) dello scorso 17 novembre, il sottosegretario Federico Freni ha sottolineato che per tutti i bonus edilizi (Superbonus e bonus “minori”) quello che rileva al fine della loro spettanza, è il “sostenimento” delle spese nel periodo agevolato.

La data di fine lavori è ininfluente ma questo significa che, pur non essendo necessario definire una data certa di ultimazione, occorre che gli stessi interventi giungano a conclusione “al fine del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione“. Il pagamento anticipato degli acconti consente, quindi, di recuperare prima la detrazione riconosciuta, mediante cessione del credito o sconto in fattura, ma ai fini del consolidamento del diritto all’agevolazione è necessario completare in toto i lavori preventivati. Questa condizione, fondamentale, sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In caso di mancato completamento dei lavori viene quindi meno il diritto alla detrazione fiscale e la quota già fruita in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), dovrà essere restituita maggiorata di sanzioni e interessi.