La Legge Regionale n. 5 del 17/2/2005 a tutela del benessere animale disciplina le modalità della detenzione, del commercio e dell’allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l’attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi. Disciplina inoltre il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia (non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all’art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private).

Tra di essi:

  • negozi di vendita di animali
  • pensioni per animali
  • attività di toelettatura
  • addestramento
  • allevamento.

Animali da compagnia

Per animali da compagnia si intendono quelli tenuti dall’uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari (codice ateco 96.09.04). Sono inoltre compresi nella definizione coloro che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy2, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Per attività di allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici o 10 cuccioli l’anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro. L’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di quelli esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l’attività ha sede. La segnalazione, che consente l’immediato inizio dell’attività, deve essere corredata della documentazione indicante:

  • la tipologia dell’attività svolta
  • le specie che possono essere ospitate presso la struttura
  • il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalla Provincia.
  • La SCIA deve essere corredata del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Asl del Comune di riferimento competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività. Vedi link: https://www.ausl.mo.it/servizio-veterinario-sedi (Carpi, Marano s/P, Mirandola, Modena e Sassuolo, Modena, Pavullo n/F, San Cesario s/P)

Requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d’affezione

Le dimensioni dei locali e le strutture che ospitano gli animali devono essere conformi ai minimi indicati della Regione con la delibera 394/2006, così come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 647/2007 e devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali;
  • essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
  • possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
  • nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area;
  • essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l’alimentazione;
  • essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori
  • possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2;
  • possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
  • essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l’isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
  • essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
  • essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
  • essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell’autorizzazione

Tali requisiti si applicano anche alle toelettature, quando compatibili con l’attività svolta.

Il Titolare

  • Il titolare delle attività sopra indicate (ad esclusione dell’attività di toelettatura) esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui devono essere annotate la loro provenienza e la loro destinazione.
  • In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.
  • Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all’acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell’animale venduto ed è tenuto a segnalare, alla Azienda USL competente, la vendita di cani ed i dati anagrafici dell’acquirente. È comunque vietato vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale. È vietato offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli gli animali, sia cuccioli che adulti. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
  • Gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE e le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati.
  • I commercianti di animali d’affezione diversi da quelli provenienti da paesi UE e i centri di addestramento devono assicurare la salute ed il benessere attraverso il riferimento di uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati. Gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio in base alla L.R. n. 27/2000 devono iscrivere i cani all’anagrafe canina del Comune, ove ha sede l’allevamento, entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, rilasciare all’acquirente regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane e dei suoi dati identificativi e segnalare le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti, entro 7 giorni dall’avvenuta cessione.

Requisiti

  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare essere in grado di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e se si esercita l’attività di commercio è necessario essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 comma 1.
  • Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
  • Il responsabile dell’assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell’Emilia-Romagna.
  • I locali devono essere idonei ai sensi della normativa regionale e rispettosi delle altre regole in materia di igiene, sicurezza

Qualificata formazione sul benessere animale

Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. In attuazione della L.R. 17/2/2005 n. 5.

  • Responsabili di negozi di vendita di animali e di allevamenti di animali da compagnia (escluso il cane)
  • Responsabili di negozi di vendita di animali e di allevamenti di animali da compagnia (incluso il cane)
  • Commercianti, addestratori ed allevatori di cani
  • Toelettatori
  • Gestori o proprietari di pensioni per animali da compagnia (con priorità per il percorso formativo riferito al cane)

Il parere è vincolante e viene rilasciato da: servizio Veterinario AUSL Modena

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