Con il bando a favore delle imprese del commercio, di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi, anche polifunzionali, la Regione Emilia-Romagna intende supportare – anche nell’ottica di un accrescimento della attrattività turistica e commerciale del territorio e di un rilancio dell’economia urbana – la riqualificazione delle imprese, favorendo la rigenerazione degli spazi e la realizzazione di investimenti atti a introdurre nuovi servizi e processi di cambiamento e di innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati nonché le nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori.

 

Beneficiari

Soggetti iscritti nel REA che esercitano:

  • l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998).
  • l’attività di “commercio al dettaglio ambulante” mediante l’utilizzo di posteggio di cui all’art. 2 della LR 12/1999 e smi. Non sono ammesse le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’art. 3   della medesima norma
  • l’attività di “discoteche, sale da ballo e attività simili” regolarmente autorizzate all’intrattenimento danzante ai sensi dell’art. 80 del TULPS, non sono ammesse le attività temporanee.
  • l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 2 comma 2,7 comma 1 e art. 8 comma 1 della LR 14/20203 e smi. Non sono ammesse le attività cui di cui all’art. 2 comma 3 e 4 e all’art. 4 comma 3 lett. a), b), c), d), f), g), h), i) della medesima legge.
  • le attività, nella forma artigianale, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusivamente nel caso in cui l’impresa sia in intestataria anche di un titolo per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande, così come disciplinato dalla L.R. n. 14/2003 (con le relative esclusioni già elencate al punto precedente) o di titolo per l’attività commerciale di vendita in sede fissa di vicinato di prodotti alimentari così come disciplinato dal D. Lgs. n. 114/98.

Anche gli “esercizi commerciali polifunzionali” già avviati ai sensi della DGR 2022/20218, solo per attività di commercio al dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusione delle attività indicate nel comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) dell’art. 9 della suddetta LR 14/99).

 

Interventi e spese ammissibili

Interventi finalizzati alternativamente o congiuntamente a:

  • allestimento, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento delle unità locali dove sono svolte le attività (interventi edili su una parte non superiore al 25% del volume complessivo dell’immobile);
  • innovazione gestionale, miglioramento e/o ampliamento anche tramite l’introduzione di nuove tecnologie, digitali e informatiche, dei sistemi di vendita e dei servizi offerti.

Spese Ammissibili

  1. spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività (10% per progettazione e direzione lavori);
  2. spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi funzionali all’esercizio dell’attività – per il commercio ambulante sono compresi anche i mezzi di trasporto solo elettrici e le attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività;
  3. spese per l’acquisto di hardware, software e servizi erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a Service), di licenze;
  4. acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione del progetto (esclusa gestione della domanda). Tale spesa è riconosciuta nella misura massima del 30% della somma delle voci A), B), C) (max. 20.000);
  5. Spese generali legati alla gestione del progetto.  Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci precedenti (spesa da non rendicontare).

 

Entità del contributo

Contributo a fondo perduto nella misura del 40% della spesa ammissibile.

  • Incremento di 5% in presenza dei requisiti di premialità (incremento occupazionale, rilevanza femminile e/o giovanile, aggregazione operatori filiera, ricaduta su disabilità-innovazione sociale-qualità della vita e sviluppo sostenibile, rating di legalità, aree montane e aree interne, recupero materiali e riduzione rifiuti, co-finanziamento con crowdfunding).
  • Incremento di ulteriori 5% in caso di aree alluvionate.

Investimento minimo: 20.000 €

Contributo massimo: 70.000 €

 

Termini di presentazione delle domande

Le domande occorrono essere compilate, validate e inviate alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web “SFINGE 2020” dalle ore 10.00 del 16 aprile 2024 alle ore 13.00 del 14 maggio 2024. Chiusura anticipata della finestra al raggiungimento di 400 domande.

 

Per maggiori informazioni:
Finimpresa
Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it