Cosa ne pensa CNA?
Il provvedimento, pur chiarendo alcuni aspetti interpretativi dell’articolo 10, non cambia la sostanza di un provvedimento inapplicabile per il compartoCNA resta sulla propria posizione, ritenendo che l’unica soluzione sia l’abrogazione della misura e per questo continuerà le sue azioni legali e sindacali ai diversi livelli. In particolare vigilerà affinché le forze politiche che sono in Parlamento mantengano l’impegno di abrogare al più presto l’articolo 10, come richiesto a gran voce da CNA. Leggi la notizia da CNA Nazionale, cliccando qui.

Quali sono gli aspetti normativi e procedurali?
Sul fronte procedurale, il provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.
Va sottolineato che per accedere allo sconto in fattura, il cliente necessita “dell’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”. In altri termini, lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso dell’operatore che effettua l’intervento/fornitura.

Nel frattempo, in allegato, potete trovare una clausola da inserire nei contratti di fornitura redatti e che vi permetta di essere tutelati rispetto ad eventuali richieste di “sconto in fattura” non concordate con la vostra committenza.

In caso l’impresa dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del cliente avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, la procedura non verrà accettata. Il provvedimento prevede che la quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Le comunicazioni relative alla cessione potranno essere effettuate a partire del 16 ottobre 2019.

In attesa di ulteriori chiarimenti, alleghiamo le GUIDE dell’Agenzia delle Entrate con tutte le indicazioni sugli interventi SISMA BONUS ed ECOBONUS (vedere pagina 17) per i quali il cliente può richiedere lo sconto in fattura.

Quali sono le azioni messe in campo da CNA?
Ad oggi il sistema CNA ha messo in campo numerose azioni al fine di abrogare il provvedimento:

  • Ricorso alla Commissione Europea;
  • Ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  • Ricorso al TAR;
  • Audizione presso la Commissione Politiche Economiche della Regione Emilia Romagna;
  • Petizione online su change.org a cui è ancora possibile aderire.

Ricordiamo che del nostro territorio hanno aderito alla causa due imprese modenesi, la AMATI PIETRO Srl e la TECNOFREDDO Srl, cliccare qui.

Vi terremo informati sull’andamento delle future azioni e vi anticipiamo che è nostra intenzione organizzare un incontro di confronto e approfondimento con Imprese e Parlamentari dopo la pausa estiva.

Per firmare la petizione, ci si deve collegare al seguente link chng.it/zcCDwRc56C e seguire le istruzioni; è sufficiente dare nome, cognome ed indirizzo mail. N.B. per visualizzare correttamente la pagina si consiglia di aprire la petizione utilizzando Google Chrome o Mozilla Firefox.