La delibera Regionale n.1919 del 13/11/2023, unitamente al suo Allegato 1, ha dato applicazione alla legge regionale 22/2019, che ha introdotto nuove norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, abrogando tra le altre la L.R. n.34 del 12/10/1998 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private) ed introducendo principi di semplificazione a favore di cittadini ed imprese, innovando la disciplina e garantendo trasparenza e sicurezza mediante la conoscenza e la sorveglianza di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie.

La LR n. 22/2019 dà attuazione a provvedimenti nazionali finalizzati ad allineare ed uniformare il sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie sul territorio italiano. Compito della Regione Emilia-Romagna assicurare condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività. Sono stati identificati una serie di diversi procedimenti, secondo i criteri espressi all’art. 1, comma 1 Legge Regionale n. 22. Per l’assolvimento dei compiti istituzionali, la Regione utilizzerà “l’Anagrafe Regionale delle strutture sanitarie”, quale strumento condiviso con ASL Comuni e strutture sanitarie (art 4 L.22/2019), e introduce l’Istituto della “Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria”, al fine di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

Le strutture sanitarie soggette all’adempimento della Comunicazione sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione, in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa. Gli Studi Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta sono esclusi dall’obbligo di presentare la Comunicazione in virtù degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) e ai sensi del D.Lgs. n.502/1992, in quanto considerati presidi del Servizio Sanitario Nazionale e oggetto di verifica di conformità ai requisiti prescritti dagli Accordi, solo successivamente all’apertura.

N.B. L’allegato al DGR 1156/2008 ha definito le tipologie di strutture sanitarie da assoggettare al regime di autorizzazione all’esercizio e quelle escluse: in quest’ultima tipologia di strutture sono compresi gli studi singoli o associati non soggetti ad autorizzazione sanitaria all’esercizio e alcune tipologie di “polistudi” o “studi multidisciplinari” anch’essi non soggetti ad autorizzazione. In attuazione della LR 22/2019, tali tipologie di studi sono assoggettati alla disciplina della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

  • Gli studi già operanti il 20/12/2023 possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria entro il termine del 3 giugno 2024.
  • Le strutture sanitarie interessate dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali autorizzativi previsti dal presente provvedimento entro il 1° ottobre 2024 e possono usufruire delle previste deroghe strutturali fino al verificarsi di ampliamenti di natura edilizia. Al verificarsi di tale evento, il legale rappresentante della struttura deve dimostrare di essere in possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati.

I Moduli 8 e 8-bis di «Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria» prevedono che si dichiari:

  • L’apertura di uno Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria da ricavarsi dall’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini
  • Il possesso di appropriato titolo di studio
  • Di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine inerente alla propria professione sanitaria con indicazione di provincia e numero
  • Che le attività svolte siano comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l’individuazione della figura della specifica professione sanitaria e del relativo profilo professionale.
  • Il Modulo 8 dovrà essere utilizzato per la comunicazione di svolgimento di attività sanitarie in studi medici e altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione all’esercizio, attivati successivamente al 20/12/2023 (data di pubblicazione nel BUERT della delibera 1919 del 13/11/2023);
  • Il Modulo 8-bis dovrà essere utilizzato per la comunicazione di svolgimento di attività sanitarie in studi medici e altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione all’esercizio, già operanti alla data del 20/12/2023.

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