Le Parti Sociali hanno sottoscritto in data 11 giugno 2024 l’accordo che prevede l’applicazione degli incrementi salariali alla luce della dinamica inflattiva misurata con indice IPCA sull’anno 2023.
Il valore dell’IPCA 2023, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, comunicato dall’ISTAT in data 7 giugno 2024, è risultato pari al 6,9%, e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto.
Conseguentemente le Parti sociali, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, del Ccnl 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari.
Incrementi retributivi dal 1° giugno 2024
Livelli | |
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D1 | 111,00 |
D2 | 123,09 |
C1 | 125,75 |
C2 | 128,41 |
C3 | 137,52 |
B1 | 147,40 |
B2 | 158,14 |
B3 | 176,55 |
A1 | 180,78 |
La variazione dei minimi produrrà effetti sugli istituti di indennità di maneggio denaro, sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, sui minimi tabellari per gli apprendisti, la contribuzione a favore del Fondo
Indennità di trasferta forfettizzata
Analogamente agli aumenti dei minimi retributivi nazionali previsti con le retribuzioni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo (si veda sopra), sarà adeguata anche l’indennità di trasferta. Pertanto, l’indennità di trasferta forfettizzata a partire dal 1° giugno 2024 avrà i seguenti valori:
Misura dell’indennità | Indennità dal 1° giugno 2024 |
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Trasferta interna | 49,68 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 12,89 |
Quota per il pernottamento | 23,90 |
Le Parti, prendono atto che i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria hanno raggiunto la soglia del valore c.d. esente ai sensi del V comma art. 51 Tuir, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.
Pertanto, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 49,68 euro una somma pari a 3,20 euro andrà assoggettata all’ordinaria contribuzione a carico dell’azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore. Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.
Indennità orarie di reperibilità
Le indennità orarie di reperibilità, riconosciute al lavoratore per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, a partire dal 1° giugno 2024 avranno i seguenti valori:
B) COMPENSO GIORNALIERO | C) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
Livello | 16 ORE (GIORNO LAVORATO) | 24 ORE (GIORNO LIBERO) | 24 ORE FESTIVE | 6 GIORNI | 6 GIORNI CON FESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO |
D1-D2-C1 | 5,69 | 8,56 | 9,25 | 37,00 | 37,68 | 40,56 |
C2-C3 | 6,78 | 10,64 | 11,41 | 44,52 | 45,29 | 49,15 |
Superiore al B1 | 7,78 | 12,81 | 13,48 | 51,72 | 52,39 | 57,42 |
Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ma se ben ho capito l’aumento in trasferta viene tassato?
Buongiorno Filippo,
Le confermiamo che nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera (49,68 euro), una somma pari a 3,20 euro sarà soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria. Per quanto riguarda invece il rimborso forfetario dei soli pasti, rimanendo entro il limite di 30,99 euro, non ci sono impatti fiscali.
Buona giornata
CNA Modena