In data 8 gennaio scorso, si è riunito il Tavolo Tecnico di monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga, che, prendendo atto della proroga anche per l’anno 2016, ha raggiunto un’intesa per definire la modalità di fruizione degli ammortizzatori in deroga in Emilia Romagna per l’anno 2016.
Di seguito si riportano i principali punti sanciti dall’intesa:
- possibilità di accedere alla sola CIGS per un periodo massimo di tre mesi per tutto il 2016 con domande di durata non inferiore ad un mese (quindi anche nella programmazione della CIGS di quest’anno è necessario tenere conto di tale periodo minimo);
- i verbali devono essere sottoscritti in data antecedente o almeno coincidente con l’inizio delle sospensioni, altrimenti la CIGS decorrerà dalla data del verbale. In considerazione della data in cui è stata sottoscritta l’intesa che ha definito i criteri per l’anno 2016, la decorrenza e la data di stipula degli accordi non potrà essere anteriore al giorno 11 gennaio 2016;
- ad ogni domanda deve sempre essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e il documento valido d’identità, anche se si tratta di proroga;
- prima dell’inizio delle sospensioni dovranno essere esaurite tutte le forme di flessibilità maturate al momento della sospensione.
Si conferma che per l’accesso agli ammortizzatori in deroga i lavoratori devono avere almeno 12 mesi di anzianità aziendale conteggiati dall’ultimo rapporto instaurato.
Per consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio delle risorse necessarie per l’autorizzazione delle domande si dovrà continuare ad effettuare tramite SARE la consuntivazione mensile dell’effettivo utilizzo della CIG in deroga.
Non essendo ancora attivi i Fondi di solidarietà (FIS – FSBA) previsti dal D.lgs. 148/2015, le imprese artigiane che versano la contribuzione ad EBNA e le imprese che hanno versato al Fondo FSR dell’Inps nel 2015, potranno accedere unicamente agli ammortizzatori in deroga.
Le eventuali richieste di mobilità in deroga non potranno superare i quattro mesi a decorrere dalla data di licenziamento e dovranno interessare esclusivamente i lavoratori che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla Naspi o altro trattamento previdenziale conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro a carattere continuativo e non a termine.
La procedura SARE accetterà le domande di ammortizzatori sociali in deroga per periodi riferiti al 2016 a decorrere dal 12 gennaio.
Si ricorda, inoltre, che nella stessa data del 8 gennaio 2016, è stato sottoscritto anche il Protocollo con le Banche per la prosecuzione anche per l’anno 2016 delle anticipazioni bancarie degli strumenti di sostegno al reddito da parte dei lavoratori sospesi dal lavoro nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS. Su questo argomento seguiranno ulteriori chiarimenti.