L’INPS fornisce le istruzioni per la richiesta del nuovo “ammortizzatore sociale unico” previsto per il sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori dipendenti, disciplinato dal Decreto Alluvione.

La nuova prestazione è erogata, esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS, a favore dei seguenti soggetti per le seguenti durate;

  • fino ad un massimo di 90 giornate, per i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro attivo che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati e che, a causa degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • fino ad un massimo di 15 giornate, per i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionali e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori di tali territori;
  • per i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di
    domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023,
    impossibilitati a prestare attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati (in tal caso, la misura di sostegno è
    concessa dalla data di assunzione, per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente,
    detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90).

La nuova misura di sostegno è qualificata dall’Istituto come un “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; CISOA) e con essi incompatibile. Pertanto, la proposizione dell’istanza, da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai relativi Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, sarà valutata dall’INPS quale implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’AIS a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

I datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale e non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale.

Le istanze devono essere presentate, in qualunque ipotesi, dai datori di lavoro, dal 15 giugno 2023, entro il termine, non avente carattere decadenziale, della fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

A tal fine, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, secondo il tracciato e le regole contenuti nel file allegato, che dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS -Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Seguiranno approfondimenti.

Riferimenti: