In data 5 febbraio 2024, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito Web i valori indicativi dei costi d’esercizio dei veicoli industriali aggiornati a gennaio 2024. In una nota, il Ministero spiega che “i valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di gennaio 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’Istat e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo”. La tabella dei costi d’esercizio a gennaio 2024 riprende lo schema delle precedenti, con quattro categorie di veicoli e per ciascuna i costi chilometrici articolati in diverse voci, con valori minimi e massimi.

Si ricorda che i valori indicativi dei costi d’esercizio possono essere utilizzati in mancanza di contratto in forma scritta fra trasportatore e committente oppure qualora nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, non sia presente la “clausola gasolio” (clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato) come da  art. 14, comma 1, lettera “a”, Legge n°51 del 20.05.2022.

La tabella Ministeriale è consultabile a questo link

Legenda

L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento nel dettaglio:

  • Distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo:
    A fino a 3,5 tonnellate
    B oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate
    C oltre 12 e fino a 26 tonnellate
    D oltre 26 tonnellate
  • Individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni:
    Sezione 1 – Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi):
    relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento;
    Sezione 2 – Altri Costi:
    Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario;
    Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido);
    Sezione 3 – Pedaggiamento:
    relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
  • Determina il costo chilometrico unitario come somma della sezione 1 e 2 da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media d 100.000 Km/anno, precisando, altresì che nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti si potrà tener conto delle differenti percorrenze di Km/anno;