Il 20 giugno 2023, tra FederlegnoArredo Confindustria e i sindacati dei lavoratori di settore Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è stato raggiunto l’accordo relativo al rinnovo del CCNL Legno e arredamento, nella sola parte economica, vista la situazione economica in essere.

In sostanza, le Parti hanno previsto un incremento delle retribuzioni dal 1° luglio di € 102,20 al parametro 100, come da tabella in Accordo.

È inoltre prevista l’erogazione di una somma Una tantum di € 300,00 con la retribuzione del mese di luglio 2023 e di ulteriori € 300,00 con la retribuzione di marzo 2024.

 

Aumenti retributivi e nuovi minimi

A livello economico, come detto, viene stabilito un incremento delle retribuzioni dal 1° luglio 2023 di € 102,20 al parametro 100.

Si riportano di seguito le tabelle.

CategoriaIncremento dal 1° luglio 2023
AD3214,62
AD2209,51
AD1199,29
AC5189,07
AC4173,74
AC3 – AC2 – AS4158,41
AS3150,75
AC1 – AS2143,08
AE4 – AS1136,95
AE3129,28
AE2121,62
AE1102,20

 

CategoriaMinimi fino al 31 dicembre 2022Minimi dal 1° luglio 2023
AD32.657,832.872,45
AD22.608,712.818,22
AD12.505,492.704,78
AC52.403,222.592,29
AC42.249,882.423,62
AC3 – AC2 – AS42.096,412.254,82
AS32.020,222.170,96
AC1 – AS21.941,732.084,81
AE4 – AS11.880,632.017,57
AE31.804,061.933,34
AE21.726,971.848,59
AE11.533,721.635,92

 

Nella tabella sono riportati i valori dei minimi retributivi comprensivi di Edr e indennità d contingenza.

 

CCNL Legno e arredamento: eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali

L’aumento contrattuale assorbe tutti gli anticipi su futuri aumenti contrattuali comunque denominati, definiti a livello aziendale.

 

Una tantum

Ai soli lavoratori in forza alle date di erogazione (luglio 2023 e marzo 2024), deve essere riconosciuta una cifra “una tantum”, a copertura del periodo di “vuoto contrattuale” (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023).

Gli importi forfettari sono i seguenti:

  • € 300,00 unitamente alle retribuzioni del mese di luglio 2023
  • € 300,00 unitamente alle retribuzioni del mese di marzo 2024

Criteri di maturazione

I valori di una tantum indicati nel punto precedente vanno commisurati all’anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023 (6 mesi), considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni (si deve trattare di giorni effettivamente lavorati e retribuiti).

Part-time

Ai lavoratori con rapporto part-time gli importi di una tantum devono essere riconosciuti con criteri di proporzionalità.

Incidenza sugli istituti retributivi

L’importo di una tantum attribuito a ciascun lavoratore ne abbia diritto, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

 

Assoggettamento contributivo e fiscale

Da un punto di vista contributivo gli importi di una tantum sono da assoggettare alle normali aliquote.

Da un punto di vista fiscale tali somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria con riferimento alla prima tranche, trattandosi di emolumenti relativi all’anno in corso; con la seconda rata di marzo 2024, invece, si tratterà di emolumenti relativi all’anno precedente, assoggettabili a tassazione separata.

 

Cessazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore matura il diritto all’erogazione solo se in forza alle date di erogazione delle due rate.

Pertanto, un lavoratore che cessi il rapporto di lavoro prima di marzo 2024 non maturerà il diritto a ricevere anche la seconda tranche di una tantum. Analogamente, il lavoratore che cessi il rapporto prima di luglio 2023 (es. chiusura del rapporto entro il 30 di giugno), non matura alcun diritto all’una tantum.

 

Le sedi sono a disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni.