Le relazioni sindacali fra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori in essere nella nostra Regione hanno consentito negli ultimi anni di sospendere la contribuzione agli enti bilaterali OPNC/ENFEA per le imprese che aderivano alla bilateralità dell’artigianato (imprese che applicano CCNL Confapi gomma e plastica, comunicazione e terziario avanzato, tessile abbigliamento, legno e arredamento, pelli e cuoio), ovvero le imprese che versavano ad OPTA la quota di euro 27,50 annue per la copertura del rappresentante sicurezza (con il codice W150).
A partire da gennaio 2017 le mutate condizioni delle relazioni sindacali non consentono più di mantenere l’esonero dei versamenti della bilateralità per tutte le aziende che applicano i CCNL sottoscritti da Confapi.
Pertanto, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, a partire dal mese di gennaio 2017 sarà necessario provvedere alla contribuzione di seguito specificata: la contribuzione comprenderà anche la quota per il Rappresentante Territoriale della Sicurezza e contestualmente si interromperà il versamento a OPTA.
Fondo | Contribuzione |
1. Fondo Sicurezza |
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2. Fondo Sviluppo Bilateralità PMI (*) |
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3. Fondo Sostegno al Reddito (*) |
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4. Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro (*) |
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(*) Per questi ultimi tre fondi l’organismo bilaterale di riferimento anche ai fini dei versamenti contributivi mensili è l’ENFEA.
I versamenti a carattere mensile – entro il giorno 16 del mese successivo – devono essere effettuati, rispettivamente, all’OPNC (il fondo per la sicurezza PMI Confapi) e all’ENFEA (tutti gli altri fondi) secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dall’intesa applicativa dello stesso, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
All’ENFEA andranno versati € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali) con la causale contributo “ENFE”, denominata “Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la formazione e l’Ambiente”; deve essere esposta nella sezione “INPS” del mod. F24, nel campo “causale contributo” e può corrispondere, esclusivamente, a un importo a debito. All’OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà avvenire tramite modello F24, utilizzando la causale di nuova istituzione “OPNC”.
In caso di mancata adesione alla “bilateralità”, l’azienda è tenuta:
- a corrispondere ai lavoratori un importo forfetario denominato “elemento aggiuntivo alla retribuzione” (E.A.R.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il solo trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
- a corrispondere direttamente in favore dei lavoratori le prestazioni equivalenti a quelle erogate dal cosiddetto “sistema bilaterale”.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a orario ridotto l’E.A.R. deve essere riconosciuto proporzionalmente all’orario di lavoro svolto.
Per informazioni e chiarimenti gli Uffici Libri Paga delle Sedi territoriali CNA sono a disposizione.