Gli enti non commerciali di nuova costituzione devono presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione; gli stessi enti devono ripresentarlo, se intervengono delle variazioni di dati comunicati.

Costoro dovranno inviare un nuovo Modello EAS entro il 31 marzo 2021, a prescindere dal periodo di durata dell’esercizio sociale.

Se un ente ha presentato il modello compilando tutti i campi, qualora vi siano state variazioni nel corso del 2020, dovrà ripresentarlo compilando nuovamente tutti campi.

Ci sono variazioni che NON comportano la ripresentazione del Modello EAS:

  • importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
  • costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
  • dati relativi all’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
  • numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
  • importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
  • importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
  • numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33)

 

Ci sono altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:

  • in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA, etc.)
  • in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente

in quanto tali modifiche sono state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10.

Gli enti, quali le ASD, le APS e le ODV, che dovessero ripresentare il Modello EAS, possono compilare il c.d. Modello EAS semplificato che prevede la sola indicazione, oltre ai dati della parte anagrafica (quelli identificativi dell’ente e quelli del rappresentante legale), dei dati relativi ai campi 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26.

Infine: anche la mancata presentazione del Modello EAS per sopraggiunte variazioni rientra nei casi in cui potranno sanare l’omissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con contestuale versamento della sanzione di € 250,00.