Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il prossimo 3 aprile il nuovo istituto retributivo detto. Qu.I.R, cioè la “quota integrativa della retribuzione”.
Il decreto pubblicato fornisce una puntuale definizione dei soggetti destinatari e della misura del TFR da liquidare, specifica la modalità di comunicazione della scelta da parte del lavoratore e la decorrenza degli effetti dell’istanza sulla busta paga, nonché le modalità di accesso da parte del datore di lavoro al finanziamento assistito da garanzia dello Stato (anche se, con riferimento a questo punto, si rimane in attesa della diffusione dei contenuti dell’accordo quadro fra i Ministeri del lavoro e dell’economia e l’Associazione Bancaria Italiana).

La procedura di liquidazione della Qu.I.R. è subordinata alla presentazione da parte del lavoratore di una domanda formalizzata per iscritto sul modello allegato. Se il datore di lavoro accerta che il lavoratore possiede i requisiti per fruire della Qu.I.R., l’istanza è efficace e l’erogazione del TFR in busta paga diviene operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza.

I datori di lavoro che per acquisire la provvista finanziaria necessaria alla liquidazione della Qu.I.R. accedono al finanziamento corrispondono la Qu.I.R. maturata dal dipendente con un differimento di tre mesi.

Sarà nostra cura ritornare sull’argomento una volta che si avrà un quadro completo dell’accordo Governo-Abi.

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