La legge di conversione del “decreto dignità” ha apportato numerose modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali introdotta nel 2017 in sostituzione dei c.d. “Buoni lavoro”. Ecco le principali novità.

COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE DA DETERMINATI SOGGETTI – autocertificazione

  1. Fermo restando il limite, per ciascun utilizzatore del compenso erogabile a tutti prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni a sostegno del reddito) sono considerati nella misura del 75% del loro importo.
    Dal 12 agosto 2018 è previsto che questa agevolazione possa essere applicata a condizione che i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS.
  2. Nel settore agricolo, per il prestatore si introduce l’obbligo di autocertificare nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

MODIFICHE ALLA PLATEA DEI SOGGETTI CHE POSSO RICORRERE ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Fin dall’origine, il ricorso al “contratto di prestazione occasionale”, è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Dal 12 agosto 2018 vengono escluse dall’applicazione dal divieto le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Questa estensione, tuttavia, è consentita solamente nel caso in cui il prestatore appartenga alla categoria per la quale i compensi vanno computati al 75% del loro importo (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni a sostegno del reddito). In attesa dei chiarimenti richiesti, si presume che la norma faccia riferimento non solo agli alberghi, ma anche a B&B, affittacamere, eccetera, ma non alle imprese che forniscono solo vitto (bar, ristoranti, mense…)
Ciò significa che ad esempio, l’impresa alberghiera con più di 5 e fino a 8 dipendenti, potrà avvalersi di prestazioni occasionali ma solo se rese da prestatori cosiddetti “svantaggiati” mentre le resterà precluso il ricorso a lavoro occasionale con altri prestatori di lavoro.

TRASMISSIONE DEI DATI RIFERITI ALLE PRESTAZIONI
I soggetti che ricorrono al “contratto di prestazione occasionale”, devono trasmettere all’INPS i dati inerenti la prestazione, almeno un’ora prima del suo inizio. Dal 12 agosto 2018, l’imprenditore agricolo, l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, devono comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. Con questa modifica, viene stabilito che per il settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito (compenso minimo giornaliero), vengano riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’INPS
Su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in alternativa alle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dall’irrevocabilità della dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, attraverso qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

ALTRE MODIFICHE
Si esclude per l’imprenditore agricolo, l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito).
Si dispone che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso gli intermediari di cui alla legge n.12/79 (Consulenti del lavoro, associazioni, ecc.). Viene inoltre specificato che l’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.

PIATTAFORMA INPS
L’ INPS ha reso noto che la piattaforma informatica per la gestione delle prestazioni occasionali di lavoro verrà progressivamente adeguata alle nuove disposizioni introdotte dal DL dignità per il settore agricolo e del turismo. Nello specifico, con primo intervento limitato al settore agricolo, la procedura consente, a decorrere dal 20/8/2018, all’utilizzatore di indicare nella dichiarazione anticipata (da rendere almeno un’ora prima l’inizio della prestazione) la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.