La legge di stabilità ha introdotta a regime dall’anno 2015 la disposizione approvata in via transitoria per l’anno 2014 che prevedeva l’erogazione di un credito ad alcuni percettori di redditi di lavoro dipendente e tipologie di redditi assimilati.
Dal 2015 il credito spetta annualmente nella misura di 960 euro ( = 80 euro per 12 mesi) se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, mentre spetta in misura ridotta se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro fino a 26.000 euro
Il credito è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei redditi di pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), ai Co.co.co. e co.co.pro. ed agli amministratori, oltre che ad altre tipologie di titolari di reddito meno diffuse.
Il credito è concesso alla condizione che l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui sopra sia di importo superiore alla detrazione d’imposta spettante per i medesimi redditi.
In pratica il bonus non spetta per i cosiddetti “incapienti”.
Il bonus invece è spettante se la “incapienza” è determinata dalla presenza di oneri deducibili e/o detrazioni per carichi familiari e/o detrazioni d’imposta per oneri e/o altre detrazioni d’imposta.
Il riferimento reddituale non è al solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, ma al reddito complessivo risultante dalla dichiarazione. La spettanza del bonus e la relativa quantificazione risente quindi anche della presenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilato.
Il credito pari a 960 euro è riferito al periodo di lavoro gennaio/dicembre; in caso di minor periodo di lavoro, il bonus deve essere proporzionalmente ridotto.
Ai contribuenti che da gennaio riceveranno compensi da parte di un sostituto d’imposta, il credito sarà erogato “in via automatica” dal sostituto d’imposta.
Ciò significa che il sostituto d’imposta riconosce il bonus sulla base delle informazioni in suo possesso, senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori, alcuna richiesta di erogazione.
I lavoratori tuttavia possono richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione del credito per superamento del tetto dei 26000 euro in seguito ad altri redditi percepiti nell’anno 2015.
Il bonus, ove non liquidato in tutto o in parte dal sostituto d’imposta, può essere richiesto in dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2016).

Si allega un’informativa che potrete consegnare ai lavoratori per l’anno 2015.
La consegna andrà effettuata ai tutti i lavoratori già presenti in azienda ed anche a tutti quelli che l’impresa assumerà nel corso dell’anno 2015.

In alternativa alla consegna, si consiglia di affiggere l’informativa in azienda, in luogo ben visibile a tutti i lavoratori.

Le ns. sedi sono a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.