Dopo la pubblicazione Gazzetta Ufficiale, dal 7 marzo 2015 sono entrati in vigore i Decreti Legislativi recanti rispettivamente “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Le assunzioni di personale con contratti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato che intervengono dal 7 marzo 2015 saranno interessate da un sistema di tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo.
Il D.lgs. 23/2015, attuativo del Jobs Act, introduce un doppio regime sanzionatorio per i casi di licenziamenti illegittimi che interessano lavoratori:

  • assunti prima del 7 marzo 2015: si applicano le tutele previste dalla legislazione antecedente l’introduzione del D.lgs 23/2015 e in particolare: per dipendenti delle imprese con più di 15 addetti, trova applicazione l’art 18 L. 300/1970; per dipendenti di imprese che occupano fino a 15 lavoratori, si applica l’art.8 L. 604/1966, come modificata L. 108/1990.
  • assunti a partire dal 7 marzo 2015: è previsto un superamento della distinzione dei regimi sanzionatori applicabili, fra aziende fino a o con più di 15 dipendenti, solo nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, per le prime è prevista una riduzione (50%) degli importi delle indennità da riconoscere al lavoratore; in particolare:
  • Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale: è prevista la reintegrazione (che il lavoratore può sostituire con un’indennità di 15 mensilità) e un indennizzo non inferiore alle 5 mensilità;
  • Licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa: l’azienda dovrà corrispondere un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, fino a un massimo di 24 mensilità, con un minimo di 4 mensilità. Nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto addotto a motivo del licenziamento non sia materialmente avvenuto, il legislatore ha confermato la sanzione della reintegrazione e all’indennizzo fino a 12 mensilità.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in caso di riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento, il lavoratore avrà diritto a un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. In questo caso non è più prevista la reintegrazione. Per i nuovi assunti non è obbligatorio il tentativo di conciliazione preventivo al licenziamento previsto dalla legge Fornero, presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
  • Il licenziamento gravato da vizi procedurali e formali, se riconosciuto comunque legittimo, prevederà un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio, per un minimo di due e fino a un massimo di 12.

Il decreto sul contratto a tutele crescenti interviene anche rispetto ad altri aspetti riguardanti i licenziamenti:

  • Rito applicabile: agli assunti con il contratto a tutele crescenti non si applicherà il “rito Fornero”, che trova invece applicazione per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015
  • Licenziamento collettivo: nel caso di licenziamenti avvenuti nell’ambito delle procedure di mobilità, è previsto che il licenziamento riconosciuto come illegittimo per errata applicazione dei criteri di scelta o delle procedure di cui all’art. 4 comma 12 L 223/1991 sia sanzionato con lo stesso regime previsto per i licenziamenti per giustificato motivo o per giusta causa, senza prevedere la reintegrazione.
  • Offerta di conciliazione: in caso di licenziamento, il datore di lavoro può proporre al lavoratore una conciliazione per evitare il ricorso giudiziale di quest’ultimo, riconoscendo una mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare, la cui accettazione determinerà la rinuncia all’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore.

Le Sedi territoriali CNA sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.