Come noto l’articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2014 (c.d. “decreto semplificazioni”) ha modificato le modalità ed i termini del processo di adesione ai regimi fiscali quali:

  • la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR);
  • la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (art. 117 e ss. del TUIR);
  • la tassazione secondo le disposizioni della Tonnage Tax (art. 155 del TUIR);
  • la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali e degli enti commerciali (art. 5-bis, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997)
  • stabilendo il principio che l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione Redditi/IRAP “presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Tale disposizione, valida a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, pur non escludendo determinate casistiche, nulla stabilisce in merito alla possibilità di comunicare l’opzione per le società neo costituite o trasformate nel 2015 in riferimento al loro primo anno di imposta.

Come anche da noi segnalato all’Agenzia delle Entrate, è utile sottolineare che tutti coloro che iniziano l’attività non hanno una dichiarazione redditi/IRAP da presentare nell’anno dal quale si intende esercitare l’opzione. La prima dichiarazione che questi soggetti sono tenuti, infatti, a presentare si riferisce all’anno d’imposta 2015 (primo anno di attività) entro il termine di settembre 2016.

Da qui l’intervento dell’Agenzia tramite la risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E di precisare che i contribuenti interessati possono effettuare l’esercizio dell’opzione nell’anno corrente utilizzando il vecchio modello di comunicazione, tuttora disponibile, con il relativo software nel sito dell’Agenzia delle Entrate, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il documento di prassi si riferisce in modo specifico all’opzione per la trasparenza fiscale, tuttavia si ritiene che il principio sia mutuabile anche per l’esercizio dell’opzione per l’applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 446/1997.

La presente risoluzione chiarisce, inoltre, che è in corso di predisposizione un modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall’opzione (variazioni del gruppo, interruzione del regime, perdita di efficacia), nonché quando non è possibile utilizzare il modello UNICO di dichiarazione come nel caso delle società neocostituite o trasformate.