La Legge 112/2013 ha trasformata in misura agevolativa permanente il credito d’imposta riservato al settore cinematografico e ne ha esteso, dal 1° gennaio 2014, l’applicazione anche alle produzioni indipendenti di opere audiovisive destinate ad emittenti televisive e al web. Possono, quindi, essere oggetto dell’agevolazione anche documentari, fiction, cartoni animati.
L’estensione temporale e soggettiva dei benefici fiscali era subordinata ad un’autorizzazione comunitaria e, per l’operatività, ad un decreto attuativo.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia, del 5 febbraio 2015 che definisce le modalità applicative del beneficio. Sono successivamente stati forniti ulteriori chiarimenti con Decreto Direttoriale del 7 aprile scorso.
Vediamo, in sintesi, le caratteristiche della misura.
Soggetti interessati
L’agevolazione è riservata ai Produttori indipendenti di audiovisivi in possesso dei seguenti requisiti:
• Indipendenza in quanto non sono controllati o collegati da/a emittenti televisive o da un fornitore di servizi media audiovisivi/di hosting (web) e/o non hanno destinato almeno il 90% della produzione ad una sola emittente televisiva per un periodo di 3 anni;
• Iscrizione nell’elenco del Ministero nella sezione dei produttori indipendenti di opere audiovisive;
• Dotati di sede legale nel SEE (UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
• Soggetti a tassazione in Italia;
• Società di capitali: capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiore a € 40.000 (ridotto a € 10.000 se opere non per emittenti) risultante dall’ultimo bilancio approvato;
• Società di persone e imprese individuali: patrimonio netto non inferiore a 40.000 euro (ridotto a € 10.000 se opere prioritariamente non per emittenti).
Opere agevolate
Sono agevolabili le opere audiovisive consistenti in registrazione immagini in movimento a contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, tutelate dal diritto d’autore, anche prive di suono e realizzate su qualsiasi supporto. Deve trattarsi di opere non destinate ad uno sfruttamento prioritario in sala cinematografica e non devono presentare caratteristiche pornografiche, violente, razziste, pubblicitarie, promozionali, informative, esclusivamente didattiche e formative, nè consistere in trasmissioni di varietà, talk show, giochi, quiz, eventi in diretta.
Devono, inoltre, rispettare i requisiti per la qualificazione di opere di nazionalità italiana e di eleggibilità culturale (determinata in base a punteggi assegnati in relazione a diversi requisiti, quali ad esempio se il soggetto è tratto da un’opera letteraria italiana o se riguarda tematiche storiche, religiose, sociali, ecc.).
Rientrano nell’agevolazione le opere in cui il produttore indipendente partecipi al costo complessivo dell’opera in misura non inferiore al 5%, con diritti non inferiori a tale partecipazione, svolgendo un ruolo attivo nelle fasi di ideazione e sviluppo.
Il decreto attuativo prevede durate minime e costi minimi delle opere, ad esempio per documentari durata minima 40 minuti e costo minimo euro 400 al minuto.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo complessivo dell’opera (sostenuto dal produttore indipendente), risultanti da documentazione fiscale, con le seguenti specifiche:
1. Costi di «Direzione» «Soggetto e Sceneggiatura» «Attori principali» e «costi sopra la linea», al netto di contributi previdenziali e oneri sociali, per ammontare non superiore al 25% del costo complessivo;
2. Costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e assicurativi, per ammontare non superiore al 25% del costo complessivo;
3. Oneri finanziari, assicurativi, di garanzia sono riconosciuti fino al limite del 7,5% del costo di produzione. Obbligo (a pena di decadenza del beneficio) alla copertura assicurativa (danni a pellicola o supporto, difetti di trattamento, interruzione lavorazione, responsabilità civile generale dipendenti);
4. Compenso per la produzione (producer fee) e spese generali non sono computabili.
Almeno il 50% del costo di produzione deve essere sostenuto in Italia.
Il riconoscimento del credito è consentito già in fase preventiva, sulla base del budget, con obblighi di rendicontazione a consuntivo. Nello specifico, occorre presentare in via telematica alla Direzione generale del Cinema (Ministero dei beni culturali):
– la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell’opera, da inviare almeno un giorno prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni (per animazione);
– gli elementi per il riconoscimento dell’Eleggibilità culturale;
– il Piano di lavorazione con precisati i giorni di ripresa;
– il costo complessivo e costo agevolabile previsto e il relativo credito d’imposta spettante;
– l’attestazione della Qualifica produttore indipendente;
– la Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per aiuti di stato
Entro 60 gg dal ricevimento della richiesta preventiva dovrebbe intervenire il provvedimento della Direzione generale per il cinema di riconoscimento della nazionalità, dell’eleggibilità culturale e del credito teorico.
La fruizione del credito è ammessa dal mese successivo al riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, dell’eleggibilità culturale e del credito d’imposta teorico, nei limiti delle spese agevolabile già sostenute per competenza (ultimazione servizi, consegna beni). Per spese regista, attori autori scenografia costumi e montaggio anche se non ultimate si considerano in proporzione alle giornate di ripresa del mese rispetto al totale in Italia.
Entro generalmente un anno dalla richiesta preventiva, il soggetto ammesso al beneficio deve consegnare alla Direzione per il cinema la copia campione dell’opera provvista del codice ISAN e corredata dalla copia dei contratti con tv o altro (web) e nei 180 giorni successivi deve provvedere alla presentazione della richiesta definitiva del credito.
Per le lavorazioni iniziate prima del 25 marzo 2015, è necessario presentare entro il prossimo 24 maggio 2015 la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell’opera. Dalle disposizioni del decreto direttoriale sembra siano ammessi al beneficio per l’anno 2014 solo le spese di produzione.
Tali imprese dovranno completare l’iter di riconoscimento del credito inviando gli altri elementi (elementi per eleggibilità culturale, costo complessivo e costo agevolabile previsto e relativo credito d’imposta spettante, ecc.).
Lo stanziamento per l’anno 2014 è di 42,9 milioni di euro e l’assegnazione delle risorse avviene in ordine cronologico.

Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione per il pagamento di imposte, contributi, ecc. mediante modello F24 solamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate; tale credito non rileva ai fini del reddito d’impresa e deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi dell’anno di riconoscimento e di quello di utilizzo.
Se l’opera è destinata al pubblico prioritariamente tramite TV, è previsto l’obbligo di reinvestimento entro 24 mesi dalla data di riconoscimento definitivo mediante:
• aumento della quota partecipazione nell’opera
• sviluppo o produzione nuove opere italiane
• accantonamento utili vincolati per 3 anni, salvo copertura perdite o aumento capitale
• acquisizione beni (materiale e immateriali) per lo sviluppo o la produzione di opere
Il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2014 per opere destinate al pubblico prioritariamente tramite TV, deve essere reinvestito solo in misura del 50%.