Dal 1° novembre si modifica nuovamente la disciplina del subappalto, secondo le previsioni contenute nel Decreto Legge n. 77/2001, successivamente convertito nella legge 108/2021.

Nella nuova disciplina viene rimosso qualsiasi limite quantitativo, transitoriamente individuato nel 50% fino alla data del 31 ottobre. A tale liberalizzazione, tuttavia, corrispondono limitazioni di natura sostanziale, le quali possono così elencarsi:

  • il divieto di subappaltare in toto i lavori o le prestazioni oggetto del contratto di appalto;
  • il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  • il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti negli appalti di lavori.

Con riferimento a quest’ultimo punto, in particolare, si sottolinea la sussistenza di una limitazione particolarmente significativa per il ricorso al subappalto. Prevedere, infatti, che non possa essere subappaltata la prevalente esecuzione delle categorie prevalenti, implica che la subappaltabilità di queste ultime continui ad essere contenuta nei limiti del 50%.

Oltre ai limiti obbligatori sopra indicati, si precisa che è a discrezione della stazione appaltante l’introduzione di ulteriori limitazioni.

 

Subappalto: tutela dei lavoratori

Il decreto legge prevede, inoltre, che il subappaltatore debba, per le prestazioni a lui affidate, ‘’garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale’’.

In altri termini, a garanzia dei lavoratori dipendenti del subappaltatore, viene stabilito che, qualora le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto (secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie) oppure facciano parte delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti, viene assicurato ai lavoratori in questione un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

Ciò premesso, ne deriva che laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (quali ad esempio: ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali etc), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare il provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo eventualmente disposto implica, naturalmente, una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi.

 

L’ufficio Appalti Pubblici rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Pamela Michelini, Ufficio Appalti Pubblici (Tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it)