La legge di conversione del decreto Milleproroghe in parte modifica le disposizioni sulle proroghe del Sistri. È stato confermato lo slittamento fino al 31 dicembre 2016 dell’applicazione del “doppio regime” e delle sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del Sistri.

Questo significa che fino a tale data rimarrà l’obbligo di utilizzare i formulari, il registro di carico e scarico dei rifiuti e di presentare il MUD. Si applicheranno solo le sanzioni riguardanti formulari, registri e MUD nella formulazione preesistente l’ultimo correttivo del TU ambientale. Restano inoltre applicabili le sanzioni relative all’obbligo di iscrizione al Sistri e di pagamento del relativo contributo, che però, in sede di conversione in legge, vengono ridotte del 50% fino al 31 dicembre 2016. I nuovi importi delle sanzioni applicabili vanno ora da 7.750 a 46.500 euro per i rifiuti pericolosi.

TABELLE CONTRIBUTI PRODUTTORE: IMPORTI

impresa/ente produttore con un numero di dipendenti/addetti complessi vi superiori a 10: contributo per ogni unità locale

ADDETTI per unità locale CONTRIBUTO
fino a 10 120 euro
da 11 a 50 180 euro
da 51 a 250 300 euro
da 251 a 500 500 euro
oltre 500 800 euro
ADDETTI per unità locale QUANTITATIVI ANNUI CONTRIBUTO
da 1 a 5 fino a 200 kg 50 euro
da 1 a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg 60 euro
da 6 a 10 fino a 400 kg 60 euro

INDICAZIONI DAL SITO SISTRI

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

  • un unico versamento comprendente l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
  • in più versamenti distinti per ciascuna unità locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti,
  • in un unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

La scadenza del pagamento contributo Sistri è il 30/4/2016:

  • Presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
  • Presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate:

IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
− contributo SISTRI/anno 20nn;
− il codice fiscale dell’Operatore;
− il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Comunicazione avvenuto versamento: in seguito al D.M. 24/04/2014, la comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite «gestione azienda» (quindi accedendo con la chiavetta USB Sistri).

Estremi pagamento:

  • il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Si ricorda che è sanzionato solo il mancato pagamento e non la mancata comunicazione dello stesso.

Nei casi di prima iscrizione, gli operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

Ricordiamo i soggetti tenuti obbligatoriamente all’iscrizione al Sistri (vedi sito):

1. ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

2. ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

3. TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

4. GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

5. NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI
Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.

6. OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

7. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.