proroga condomini

La recente pubblicazione dell’ordinanza n°10 del 14 luglio 2023, firmata dal Commissario Straordinario Stefano Bonaccini, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle concessioni dei contributi post-sisma 2012, nel tentativo, prioritariamente, di chiarire alcuni aspetti legati alla richiesta di aumento del contributo prevista dall’ordinanza 10 del 2022.

I beneficiari dell’ordinanza in esame sono i soggetti che hanno ottenuto contributi di cui all’ord. 57/2012 e ss.mm.ii. (pratiche SFINGE). È ora prevista la possibilità di richiedere un aumento del contributo, concesso insieme alla domanda di pagamento del saldo, in caso questa non fosse ancora stata presentata (i precedenti termini erano scaduti il 30/09/2022). A tal fine, dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall’art.6 al comma 2 della nuova Ordinanza:

  • dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori di aver sostenuto maggiori costi, riferiti alle lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, anche in assenza di accordo per la revisione dei prezzi;
  • documentazione contabile di cantiere che attesti che i maggiori costi sono riferiti a lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021; 
  • quadro di raffronto tra il computo metrico estimativo ammesso in concessione e il computo metrico consuntivo, dal quale si evincano gli incrementi dei costi unitari effettivamente sostenuti per le lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, nei limiti del prezzario di cui al DGR n.602/2022.

Il nuovo provvedimento, inoltre, cerca di chiarire alcune problematiche riscontrare nell’applicazione della “vecchia” Ordinanza 10/2022. Per coloro che hanno già presentato il saldo e la relativa domanda di aumento del contributo, infatti, è consentita l’integrazione della pratica (anche per coloro che in prima battuta hanno già ricevuto un preavviso di rigetto). Questo permette a chi non avesse ancora emesso le fatture relative ai maggiori costi effettivamente sostenuti a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali, di farlo successivamente alla presentazione della domanda di pagamento. Questa opportunità è valida solo per le richieste presentate entro il 15 settembre 2023.

Altro aspetto affrontato dalla nuova Ordinanza 10/2023, è stata la proroga della scadenza per l’utilizzo delle somme depositate nei conti correnti vincolati, destinati ai finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole e agroindustriali danneggiate dal sisma del 2012, inizialmente prevista per il prossimo 31 dicembre, e ora fissata al 31 dicembre 2024.

Per le imprese che avranno ottenuto la proroga dei termini ai sensi della presente Ordinanza, il termine per la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione per la liquidazione del saldo finale esclusivamente in un’unica soluzione (attraverso la piattaforma SFINGE) e fissato al 31 maggio 2024, ad eccezione degli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine – data la complessita delle strutture – e fissato al 20 settembre 2024.

Per le imprese agricole (art. 1 dell’Ord. 10/23), il termine per presentare l’istanza di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute è ora fissato al 15 settembre 2023.

Per le imprese che avranno ottenuto la suddetta proroga, il termine per la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione per la liquidazione del saldo finale esclusivamente in un’unica soluzione (attraverso la piattaforma SFINGE) è fissato al 31 maggio 2024 (unica eccezione: gli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine, data la complessità delle strutture, è fissato al 20 settembre 2024).

Infine ricordiamo che per le imprese degli altri settori e per le persone fisiche, è stata prevista la possibilità di usufruire del termine ultimo fissato al 30 settembre 2024 per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute (vedi disposizioni dell’Ordinanza 9 del 15 giugno 2023).

 

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