Il D.Lgs. 44/2020 ha apportato diverse modifiche alle disposizioni riguardanti la gestione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni contenute nel D.Lgs.81/08:

  1. In merito alle informazioni fornite dal medico competente ai lavoratori, quando ne ricorrono le condizioni, segnala la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione agli agenti, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela del lavoratore interessato. In merito all’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, il medico deve fornire indicazioni sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche;
  2. All’elenco delle sostanze, miscele e processi che possono generare agenti cancerogeni, allegato XLII al D.Lgs.81/08, vengono aggiunti i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione;

Viene ampliato l’elenco degli agenti (allegato XLIII al D.Lgs.81/08) per i quali sono definiti valori limite di esposizione professionale.

 

La direttiva UE 2017 / 2398 ha definito la silice cristallina agente cancerogeno per l’uomo.

In attuazione di questa Direttiva, il D.Lgs.44/2020 dispone che:

  • dal 24 giugno 2020 le attività che espongono i lavoratori a silice libera cristallina devono redigere la valutazione dei rischi per l’esposizione ad agenti cancerogeni.

Inoltre l’inserimento della silice cristallina nell’allegato XLIII del D.Lgs.81/08 presuppone l’attuazione di tutti gli obblighi previsti dal capo II del titolo IX, quindi anche il registro degli esposti.

Il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di:

  • Agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
      • le loro proprietà pericolose;
      • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;
      • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
      • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
      • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
      • se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

    Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.

  • Il limite di esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile è pari a 0,1 mg/mc.
    Il datore di lavoro informa i lavoratori dell’eventuale superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
    I lavoratori per i quali la valutazione di cui ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e iscritti registro degli esposti nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

 

Le attività che potrebbero essere esposte a silice cristallina sono descritte nel paragrafo 1.6 “Classificazione delle attività lavorative” ed elencate nel paragrafo 1.7 mediante una tabella costruita da INAIL, con specifico riferimento all’esposizione a silice, e i codici Ateco2007.

Di seguito un elenco sommario dei settori coinvolti:

  • Agricoltura
  • Cave marmi, graniti e altre pietre coerenti
  • Cave inerti
  • Cave argille, pozzolana e feldspati
  • Cave pomice
  • Guaine bituminose
  • Pitture, colle e adesivi
  • Gomma, plastica, pietra artificiale
  • Vetro
  • Refrattari
  • Piastrelle in ceramica
  • Laterizi
  • Ceramica artistica
  • Sanitari in ceramica
  • Cemento
  • Prodotti in calcestruzzo
  • Lavorazione lapidei
  • Abrasivi
  • Anime per fonderia
  • Siderurgia
  • Fonderie
  • Trattamento metalli
  • Forni
  • Oreficeria
  • Forniture mediche
  • Sabbiatura jeans
  • Costruzioni
  • Gallerie, scavo tradizionale e scavo meccanizzato
  • Sabbiatura edifici

 

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