Il Ministero del Lavoro ha confermato, anche per l’anno 2023, la possibilità per i datori di lavoro del settore edile di applicare la riduzione contributiva dell’11,50%.
In attesa delle istruzioni operative dell’INPS, se verranno confermate le modalità già previste per l’anno 2022, si prevede che, per l’effettiva applicazione della riduzione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno:
- presentare all’INPS l’istanza telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line”;
- verificare che l’INPS attribuisca alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “7N”;
- esporre la riduzione spettante nella denuncia Uniemens, utilizzando il codice già in uso “L207”, relativo al recupero degli arretrati; si ritiene, infatti, che, tenuto conto della tempistica di pubblicazione del decreto, non vi sarà alcun conguaglio a titolo di beneficio corrente.
Si ritiene, infine, che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate, come di consueto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione delle indicazioni INPS.