In data 23 maggio 2023 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane operanti nel settore dell’Area Comunicazione.

Il testo convenuto dal presente Contratto Collettivo Regionale è ad integrazione per le normative precedentemente definite e non comprese nel documento recentemente sottoscritto, e a modifica del contratto collettivo regionale per le parti ivi contenute.

Il contratto rinnovato è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023 ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.

In considerazione della positiva esperienza maturata con la sottoscrizione del CCRL 2018, le parti hanno convenuto di rinnovare il presente accordo mantenendo inalterata la struttura del Premio di Produttività Regionale, aggiornandolo nei valori.

Premio di risultato variabile

Il premio è calcolato su due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà, attraverso il recepimento del Contratto Regionale, verificare in base ai propri risultati.

L’adesione al CCRL da parte dell’azienda avviene attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica.   

Tabella Premio

Premio annuale complessivo per le imprese artigiane

Livello1A1B2345 bis56
Parametro272228204180156128116100
Importo173€145€130€114€99€81€74€64€

Premio annuale complessivo per imprese NON artigiane

Livello1A1B2345 bis56
Parametro272228204180156128116100
Importo258€217€195€172€148€122€110€96€

1° indicatore

Rapporto tra fatturato caratteristico al netto dell’inflazione e il n. medio dei dipendenti dell’anno.

Questo indicatore determina il 60% del premio.

Il parametro deve risultare incrementale almeno del 3% rispetto allo stesso valore misurato sull’anno precedente a cui è calcolato.

Il dato del fatturato è dedotto dalla dichiarazione annuale IVA.

Per fatturato caratteristico s’intende il fatturato generato dalla produzione principale e prevalente dell’azienda. Tale dato va poi epurato dell’inflazione.

Il premio da erogare nel 2023 verrà verificato con i dati di fatturato 2021 e 2022 ed il numero dei dipendenti medi nelle rispettive annualità.

Si procederà analogamente anche per le annualità 2024 e 2025

2° indicatore

Rapporto tra ore lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa nell’anno e ore lavorabili dagli stessi lavoratori.

Ai fini del calcolo delle ore lavorabili e delle ore lavorate, non si contano i lavoratori in somministrazione e a chiamata.

Questo indicatore determina il 40% del premio.

Il raggiungimento del premio avverrà se si verifica una delle due condizioni:

  • il rapporto è incrementale rispetto all’anno precedente di almeno 0,01 (+1%) e non inferiore a 0,95;
  • il rapporto è pari o superiore a 0,97.

Ai lavoratori/lavoratrici che utilizzeranno permessi per maternità facoltativa nell’anno in cui è calcolato il parametro, il premio di produttività determinato dall’indicatore b) non sarà erogato.

Il numero delle ore lavorabili nell’azienda è calcolato dalla somma del numero dei lavoratori impiegati in rapporto al loro orario contrattuale.

Gli indicatori sono alternativi, ovvero l’incremento di un indicatore permette di detassare il premio complessivo se dovuto.

Il raggiungimento di un solo indicatore comporta l’erogazione della percentuale ad esso attribuita, ovvero 60% indicatore a) o 40% indicatore b).

La misurazione degli indicatori deve essere disposta per tempo, necessariamente entro il mese di giugno (oppure entro il mese di settembre per le imprese alluvionate) dell’anno successivo a quello oggetto del premio.

Infatti, qualora la misurazione di entrambi gli indicatori rilevi il mancato raggiungimento dei risultati, con conseguente non erogazione di somme a titolo di premio di risultato variabile con busta paga di luglio (oppure con busta paga di ottobre per le imprese alluvionate), il datore di lavoro deve darne evidenza al comitato di bacino territorialmente competente entro il 30 giugno 2023 (oppure entro il 30 settembre 2023 per le imprese alluvionate) con apposita modulistica e rendersi disponibile all’espletamento dell’eventuale procedura definita nel CCRL.

I lavoratori somministrati in forza al momento dell’erogazione percepiranno una quota di premio sulla base dei mesi lavorati l’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati) ed in base all’orario contrattuale.

Il premio va erogato con la mensilità di luglio (oppure con la mensilità di ottobre per le imprese alluvionate).

Sono destinatari del premio di cui sopra esclusivamente i dipendenti ancora in forza nel mese di luglio (o nel mese di ottobre per le imprese alluvionate) e in considerazione del periodo di lavoro svolto nell’anno precedente.

Detassazione

Il premio come sopra disciplinato, è detassabile qualora le misurazioni rilevino un incremento di produttività rispetto al periodo precedente. 

Il CCRL è stato depositato da Confartigianato EMILIA ROMAGNA.

Ai datori di lavoro che intendono applicare il premio variabile e la relativa detassazione, qualora applicabile, compete l’effettuazione della dichiarazione di conformità del contratto alla normativa sulla detassazione tramite compilazione di apposito format disponibile sul portale www.Cliclavoro.gov.it.

Opzione welfare

L’impresa può decidere se intende offrire ai propri dipendenti la possibilità di convertire parte del premio monetario in prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare.

In presenza di opzione welfare, il dipendente può chiedere di convertire una parte del premio di risultato fino ad un massimo del 50% del valore del premio.  Poiché il CCRL ha definito una quota massima convertibile, in presenza di opzione welfare, il dipendente può anche optare per la conversione di una quota inferiore al 50%.

L’esercizio dell’opzione welfare dà diritto al lavoratore di essere destinatario di un beneficio in natura con valore maggiorato del 10% rispetto all’importo convertito.

Si precisa che l’opzione welfare è esente da tassazione e contribuzione se riferita a un premio detassabile.

Premio certo e di importo fisso e maggiorato

Le Parti Sociali non hanno inteso imporre alle imprese il sistema retributivo variabile, connesso alla misurazione degli indicatori. Le imprese, in via residuale, per snellezza operativa, possono decidere di erogare un premio annuo fisso che non risente dell’andamento dell’impresa.

Anche in tal caso, l’importo del premio annuo è parametrato sui livelli di inquadramento del personale.

Il corrispettivo dovuto è però più elevato di quello variabile.

Tabella imprese artigiane 

Livello1A1B2345 bis56
Parametro272228204180156128116100
Importo230€192€173€152€132€108€98€85€

Tabella imprese NON artigiane

Livello1A1B2345 bis56
Parametro272228204180156128116100
Importo326€273€244€216€187€153€139€120€

La retribuzione premiale fissa è stata stabilita in un importo maggiorato per rendere indenne il dipendente dagli effetti della scelta aziendale di effettuare o meno la misurazione della produttività conseguita.

I lavoratori somministrati in forza al momento dell’erogazione percepiranno una quota di premio sulla base dei mesi lavorati l’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati) ed in base all’orario contrattuale.

Indicazioni operative per la gestione del premio di produttività

CNA Modena mette a disposizione delle Imprese associate l’assistenza sindacale necessaria per l’applicazione del presente contratto, sia che la scelta riguardi il semplice versamento del premio fisso, o la identificazione degli indicatori aziendali da formalizzare con apposita documentazione.

Per qualsiasi informazione o approfondimento è possibile rivolgersi alla Sede Territoriale CNA – Ufficio Libri Paga di riferimento.