In data 23 maggio 2023, è stato siglato il Contratto Collettivo Regionale per i lavoratori delle imprese  artigiane e delle piccole e medie imprese dei settori del legno, arredamento e mobili dell’Emilia Romagna.

Il contratto rinnovato entra in vigore dal 1° gennaio 2023 ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Il CCRL recepisce l’accordo interconfederale del 27 settembre 2017. Pertanto il premio variabile e il premio di anzianità correlati al CCRL del 17/07/2007 hanno cessato i propri effetti e vengono sostituiti dal versamento previsto dalle Parti Sociali con il citato Accordo Interconfederale-Intercategoriale del 27/09/2017 a favore delle prestazioni di welfare  contrattuale per lavoratori e imprese e dal premio di produttività previsto dal presente contratto collettivo  regionale.

In considerazione della positiva esperienza maturata con la sottoscrizione del CCRL 2018 le parti hanno convenuto di rinnovare il presente accordo mantenendo inalterata la struttura del Premio di Produttività Regionale, aggiornandolo nei valori massimi.

Premio di Produttività Annuale

Il premio è calcolato su due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà, attraverso il recepimento del Contratto Regionale, verificare in base ai propri risultati.

L’adesione al CCRL da parte dell’azienda avviene attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica e attraverso il deposito sul sito del Ministero del lavoro.

LivelloASABCSCDE
Parametro190171147137127113100
Importo344310267249231205181

1° indicatore

Rapporto tra fatturato caratteristico al netto dell’inflazione e il n. medio dei dipendenti dell’anno – 2022

Questo indicatore determina il 30% del premio

Il parametro deve risultare incrementale almeno del 2% rispetto allo stesso valore misurato sul 2021

2° indicatore

Rapporto tra ore lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa nell’anno e ore lavorabili dagli stessi lavoratori

Questo indicatore determina il 70% del premio.

Il raggiungimento del premio avverrà se il rapporto è pari o superiore a 0,97.

Il premio va erogato con la mensilità di luglio (oppure ottobre per le aziende site nei territori alluvionati).

Il premio di produttività non rientra nella retribuzione da considerare al fine del calcolo di tutti gli istituti contrattuali di legge e di contratto, compreso il TFR.

La misurazione degli indicatori deve essere disposta per tempo, necessariamente entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello oggetto del premio.

Infatti, qualora la misurazione di entrambi gli indicatori rilevi il mancato raggiungimento dei risultati, con conseguente non erogazione di somme a titolo di premio di risultato variabile con la busta paga di luglio (oppure ottobre per le aziende site in zone alluvionate), il datore di lavoro dovrà darne evidenza al comitato di bacino territorialmente competente  entro il 30 giugno (oppure entro il 30 settembre per le aziende site in zone alluvionate) con apposita modulistica e rendersi disponibile all’espletamento dell’eventuale procedura definita nel CCRL.

Il premio va erogato con la mensilità di luglio (oppure ottobre per le aziende site in zone alluvionate).

Sono destinatari del premio di cui sopra esclusivamente i dipendenti ancora in forza nel mese di luglio (oppure ottobre) e considerando il periodo di lavoro svolto nell’anno precedente.

Detassazione

Il premio come sopra disciplinato, è detassabile qualora le misurazioni rilevino un incremento di produttività rispetto al periodo precedente.

Il CCRL è stato depositato da Confartigianato Emilia-Romagna il 29/05/2023.

Ai datori di lavoro che intendono applicare il premio variabile e la relativa detassazione, qualora applicabile, compete l’effettuazione della dichiarazione di conformità del contratto alla normativa sulla detassazione tramite compilazione di apposito format disponibile sul portale www.Cliclavoro.gov.it

Opzione welfare

L’impresa può decidere se intende offrire ai propri dipendenti la possibilità convertire parte del premio monetario loro spettante in voucher.

In presenza di opzione welfare, il dipendente può chiedere di convertire una parte del premio di risultato in voucher (welfare).

La quota massima convertibile è pari al 50% del premio monetario spettante.

Premio di importo fisso in sostituzione del Premio variabile

Le Parti Sociali non hanno inteso imporre alle imprese il sistema retributivo variabile, connesso alla misurazione degli indicatori. Le imprese, in via residuale, per snellezza operativa, possono decidere di erogare un premio annuo fisso che non risente dell’andamento dell’impresa.

Anche in tal caso, l’importo del premio annuo è parametrato sui livelli di inquadramento del personale.

Il corrispettivo dovuto è però più elevato di quello variabile ed è pari, per il livello C (intermedio), a 330 euro annui.

LivelloASABCSCDE
Parametro190171147137127113100
Importo493444382356330294260

Indicazioni operative per la gestione del premio di produttività

CNA Modena mette a disposizione delle imprese associate l’assistenza sindacale necessaria per l’applicazione del presente contratto, sia che la scelta riguardi il semplice versamento del premio fisso o la identificazione degli indicatori aziendali personalizzati da formalizzare con apposita documentazione.

Per qualsiasi informazione o approfondimento è possibile rivolgersi alla Sede Territoriale CNA – Ufficio Libri Paga di riferimento.