A decorrere dal 1 luglio 2020, il decreto legge n. 3 del 2020, convertito nella legge n. 21 del 2020, ha introdotto due misure dirette alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. In particolare, viene previsto:

  1. Un trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito pari a 600 Euro per l’anno 2020 e a 1.200 Euro per l’anno 2021 a favore dei lavoratori con reddito complessivo annuo non eccedente a 28.000 Euro. Per accedere a tale trattamento integrativo, i lavoratori non devono essere “incapienti”. Tale trattamento integrativo si sostituisce dal 1° luglio al bonus irpef di 80 euro.
  2. Un’ulteriore detrazione per il solo anno d’imposta 2020 a favore dei lavoratori con reddito complessivo annuo non eccedente i 40.000 Euro.

I sostituti d’imposta che erogano il reddito di lavoro dipendente e assimilato riconoscono tali misure in via automatica, senza acquisire un’apposita dichiarazione da parte dei dipendenti e percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, sulla base delle informazioni di cui già dispongono. L’importo fissato dalla legge andrà ripartito fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza.

I lavoratori che non vogliono applicate tali nuovi misure dovranno pertanto comunicare al sostituto d’imposta la richiesta di non applicazione.

Si consiglia di affiggere tale informativa in luogo visibile ai lavoratori al fine di informare gli stessi.