È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (leggi qui) il decreto attuativo che contiene le modalità da seguire per ottenere la rateizzazione degli aumenti in bolletta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.

Un provvedimento complesso e che con ogni probabilità si rivelerà poco utile alle imprese, innanzitutto perché sono escluse le aziende che hanno già avuto accesso al credito d’imposta sull’energia, poi per i tempi estremamente ravvicinati che prevede la misura, infine per i costi accessori legati alla richiesta di una garanzia assicurativa.

 

Di seguito riassumiamo il provvedimento:

Le imprese con utenze collocate in Italia possono chiedere la rateazione degli importi dovuti al fornitore per la componente energetica di elettricità e di gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici (intesi come l’utilizzazione del gas per la produzione di energia elettrica) per i consumi del periodo 1° ottobre 2022-31 marzo 2023, fatturati entro il 30 settembre 2023.

La rateazione potrà essere chiesta per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021.

Per ottenere la rateazione, l’impresa entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare apposita istanza al proprio fornitore via pec o con altra modalità individuata dallo stesso fornitore.

Per le bollette già scadute, il termine di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale e quindi dall’11 aprile 2023. In altre parole, per le bollette scadute prima dell’11 aprile 2023, la pec – o in generale la comunicazione da inviare con la richiesta di rateazione – dovrà essere presentata al fornitore entro il 26 aprile 2023.

Alla domanda per ottenere dal fornitore la rateazione deve essere allegata:

  • una dichiarazione di responsabilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata da apposita garanzia SACE;
  • una dichiarazione di impegno al pagamento della quota di bolletta non oggetto di rateizzo entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.

 

ATTENZIONE! L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale alle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, di cui si riportano di seguito in forma schematica le misure del credito di imposta, distinta per soggetti beneficiari e periodo di riferimento:

Soggetti beneficiariImprese energivoreImprese non energivoreImprese gasivoreImprese non gasivore
IV trimestre 202240%30%40%40%
I trimestre 202345%35%45%45%

 

Vista l’alternatività delle due misure, secondo quanto apparso sulla stampa specializzata, l’istanza di rateizzazione dovrà contenere anche un’apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire dei suddetti crediti d’imposta per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione oltre a dover essere corredata dalla copia delle bollette del periodo di riferimento.

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, proporrà all’impresa richiedente un piano di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti;
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
  • le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Il piano di rateizzazione conterrà anche le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, l’impresa richiedente è tenuta a esprimere l’adesione, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE e dell’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto nei successivi 10 giorni.

In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa.