La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 4 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.

I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le micro-imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS.

L’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente introitato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo precedente la pubblicazione, il valore di € 10.000 e deve essere adempiuto, con riferimento:

  1. alle imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa, mediante l’indicazione delle informazioni richieste nella nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo;
  2. a tutte le altre imprese (incluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, le micro imprese, le società di persone, le imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario), attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria, entro il 30 giugno di ogni anno;
  3. alle associazioni, fondazioni e ONLUS, con la pubblicazione delle informazioni richieste mediante pubblicazione sul proprio sito o in analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno. In mancanza del sito internet, il Ministero del lavoro ha precisato che per detti soggetti è possibile dare trasparenza alle informazioni in argomento sul sito della rete associativa alla quale eventualmente l’ente del Terzo settore appartiene o anche sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Tali modalità alternative non sono tuttavia richiamate dalla norma.

Si ricorda che tale disciplina si applica fin dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per i quali l’obbligo di pubblicazione doveva essere assolto mediante l’indicazione delle informazioni richieste nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, ovvero – per i soggetti che non redigono il Bilancio in forma estesa – entro il 30 giugno 2019 mediante la pubblicazione dei contributi pubblici sul sito dell’impresa o sul sito dell’associazione di categoria di appartenenza.

Diversamente, in relazione alle agevolazioni ricevute nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, l’obbligo di pubblicazione dovrà essere assolto mediante l’indicazione delle informazioni richieste nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 ovvero – per i soggetti che non redigono il Bilancio in forma estesa – entro il 30 giugno 2020, sempre mediante pubblicazione sul sito dell’impresa o sul sito dell’associazione di categoria di appartenenza.

Si ricorda che in caso di inottemperanza è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000, nonché l’eventuale restituzione integrale delle somme ricevute, qualora detto obbligo informativo non venga ottemperato entro 90 giorni dalla contestazione.

Va evidenziato che nell’anno 2019, in riferimento ai benefici del 2018, le imprese potrebbero non aver adempiuto a quanto richiesto, poiché la norma non era di facile interpretazione e si sono susseguiti alcuni provvedimenti normativi che hanno modificato la natura dell’obbligo. Non si esclude che gli enti erogatori possano procedere ad effettuare i dovuti controlli.

CNA per le imprese

Alla luce di quanto sopra, CNA Vi comunica di aver attivato sul proprio sito un’apposita sezione denominata “Trasparenza contributi pubblici” su cui provvederà ad adempiere, per conto degli associati che ne faranno richiesta, al predetto obbligo informativo, ferma restando però la necessità di pubblicazione dei contributi pubblici sul sito internet aziendale, qualora presente. A tal fine CNA è disponibile a collaborare con l’impresa per determinare i dati relativi ai benefici ricevuti dall’azienda e individuabili dai servizi affidati. Qualora l’impresa obbligata sia solo associata a CNA senza aver affidato alcun servizio, l’Associazione potrà comunque effettuare – sempre in mancanza di sito aziendale – la pubblicazione sul proprio sito, ma in tale ipotesi l’interessato dovrà fornire tutti gli elementi necessari.

Si precisa che, sulla base di quanto precisato nella circolare del Ministero del Lavoro di cui si è detto in precedenza, non pare possibile offrire analogo servizio alle associazioni, alle fondazioni ed alle Onlus, le quali quindi – in assenza di un proprio sito internet ovvero di una pagina Facebook – dovranno rivolgersi alla rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore ha aderito.

Presso le nostre sedi troverete la reportistica relativa alle informazioni in nostro possesso e i moduli necessari per dar corso alla richiamata pubblicazione.

Allegato:
Modello per comunicazione da compilare