La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al comune competente lo svolgimento della loro attività sanitaria.

Obbiettivo di questo nuovo adempimento è quello di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante, che autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di G.R. 1919/2023. La struttura sanitaria o lo studio può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione. Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023, nel Bollettino ufficiale telematico della RER avvenuta il 20/12/23, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Proroga

Facendo seguito alle richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali, dagli Ordini delle professioni sanitarie e dalle Associazioni professionali, la Regione Emilia-Romagna ha approvato una proroga dei termini per la presentazione delle istanze in oggetto. La comunicazione da indirizzare al Sindaco del Comune dove ha sede l’attività dovrà essere effettuata entro il 4 giugno 2024. Tale proroga è riservata alle sole strutture sanitarie soggette all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria già operanti al 20/12/23. Vale per studi medici e studi professionali esercenti le professioni sanitarie  (es. medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi, ostetrici, fisioterapisti, tecnici radiologi e professioni sanitarie).

Allegati:
Tabella 1- strutture soggette ad autorizzazione
Modulo 8-bis – comunicazione svolgimento di attività sanitaria