E’ stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico che dà attuazione alla disciplina della patent box in vigore dal 2015. Si tratta dell’introduzione di un regime opzionale di esenzione parziale da imposte dirette e Irap dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Ecco una breve sintesi della norma.

Beneficiari
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di capitali, società di persone) che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con università, enti di ricerca e start up innovative. L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

Definizione di bene immateriale
L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
• marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione;
• disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico – industriali (comprese quelle commerciali o
• scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo
Nelle attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore del bene rientrano:
• la ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
• la ricerca applicata: ricerca pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o migliorare) prodotti, processi o servizi;
• lo sviluppo sperimentale e competitivo da intendersi quale acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Nelle attività di sviluppo sperimentale rientrano anche quelle volte alla costruzione di prototipi e campioni;
• il design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi e attività di sviluppo dei marchi;
• l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
• le ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato e gli altri studi e interventi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;
• le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale di prodotti e servizi.

Determinazione della quota di reddito agevolabile
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un rapporto in cui al numeratore figurano i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo incrementati fino a un massimo del 30% delle eventuali spese sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo. Al denominatore, invece, va indicata la totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene.
L’esenzione crescerà gradualmente, 30% nel 2015, 40% nel 2016, per stabilizzarsi, a regime, al 50%.
Nella formazione del reddito d’impresa, inoltre, non concorrono le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo alla vendita.

Modalità di esercizio e durata
L’opzione è irrevocabile, rinnovabile e ha durata pari a cinque periodi di imposta. Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l’opzione riguarderà il periodo di imposta in corso e i successivi quattro. A partire, invece, dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata in dichiarazione dei redditi.

Tracciabilità delle spese e dei redditi
Per beneficiare dell’agevolazione deve esserci un collegamento diretto tra le attività di R&S elencate nel decreto e i beni immateriali, anch’essi specificati nel decreto. Tale collegamento deve risultare da uno specifico sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

Procedura di ruling
La procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate, che serve per calcolare la quota di reddito agevolabile, è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre, è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.

Norma di riferimento
Art. 1 co. 37 – 45 Legge n. 190 del 23.12.2014
Art. 5 Decreto Legge n. 3 del 24.01.2015 (convertito con Legge n. 33 del 24.03.2015)
Decreto interministeriale MISE – MEF del 30.07.2015 (G.U. n.244 del 20.10.2015)
Provvedimento Agenzia delle Entrate 10 novembre 2015, n. 144042

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