Ecco un breve riassunto degli adempimenti di fine anno
Sostituti d’imposta
L’art. 23 comma 4 DPR 600/73 dispone che, per le operazioni di conguaglio di fine anno, il dipendente possa chiedere al sostituto d’imposta (datore di lavoro) di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro riferiti all’anno in corso. La richiesta è effettuata consegnando al sostituto d’imposta la certificazione (Mod. CU) rilasciata in corso d’anno dai precedenti sostituti d’imposta.
Si allega, alla presente, nota informativa da consegnare ai dipendenti assunti nel corso del 2015 ( o da affiggere in azienda in luogo ben visibile) al fine di reperire in tempo utile la documentazione necessaria, qualora il dipendente chieda il conguaglio.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro e i sussidi occasionali percepiti ossia corrisposti rientrano nel reddito di lavoro dipendente utile sia ai fini fiscali che, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili (D.Lgs. n. 314/97), ai fini contributivi.
Diversamente, le erogazioni liberali, «ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro», ai sensi del comma 3 dell’art. 51. (Fringe benefits). Anche la cesta natalizia può fruire dell’esclusione dal reddito, alle condizioni di cui sopra. Nel concetto di beni ceduti e/o servizi prestati in esenzione fiscale e contributiva rientra il caso di consegna ai dipendenti non del vero e proprio bene, ma di buoni che consentano lo scambio con il bene in questione (ad esempio, buoni benzina, buono libro, buono disco), con l’indicazione del valore del bene e del negozio/punto vendita/esercente presso il quale i dipendenti potranno ritirare lo stesso.
Per la corretta determinazione del reddito imponibile, come sopra precisato, e della corretta compilazione della certificazione unica (Mod.CU), occorre acquisire gli eventuali importi erogati a titolo di erogazioni liberali in denaro, e il valore corrispondente ad eventuali erogazioni in natura, e fringe benefit fin qui non transitate dal cedolino (esempio cesta natalizia, buono libro ecc….)
Pagamento premi polizze vita e infortuni extra professionali
Anche i premi pagati dal sostituto d’imposta a compagnie di assicurazione in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali e/o ai contratti individuali di lavoro rappresentano erogazione di beni e servizi ai lavoratori.
In materia di polizze, va ricordato che un premio diretto ad assicurare un rischio di natura professionale non è reddito per il dipendente, in quanto l’erogazione è effettuata dal datore di lavoro per un proprio esclusivo interesse.
Al contrario, il premio pagato dal datore di lavoro al fine di assicurare il rischio di morte e infortunio di natura extra professionale rappresenta, per il dipendente assicurato, un bene in natura soggetto a imposizione, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro. In tale caso, il sostituto d’imposta deve far concorrere il relativo valore alla formazione del reddito di lavoro dipendente del periodo di paga in cui il premio è versato all’agenzia assicurativa e, in sede di conguaglio fiscale, deve riconoscere la detrazione del 19% nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge.
Trasmissione fogli presenze del mese di Dicembre 2015
Poiché i termini previsti per le operazioni di conguaglio annuale ai fini IRPEF sono da effettuarsi con la busta paga del mese di Dicembre 2015, è indispensabile anticipare il più possibile la consegna e/o la trasmissione delle presenze del personale dipendente. Pertanto è opportuno che detta consegna avvenga, presso le Sedi interessate, entro il giorno 23/12/2015
Pagamento retribuzioni relative al mese di Dicembre 2015
Si ricorda che, così come previsto dall’art. 51 del TUIR, il pagamento delle retribuzioni relative a tutto l’anno 2015, compreso quelle relative al mese di Dicembre 2015, dovrà avvenire entro e non oltre il 12.1.2016.
Si rammenta inoltre che la legge 342/2000 ha previsto che dal 1/1/2001 i redditi derivati da CoCoCo sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi per effetto di questa modifica si applica anche per questi la regola del criterio di cassa allargato.
Agli associati in partecipazione, viceversa, si applica la regola generale per cui il compenso di Dicembre, se pagato dopo il 31/12/2015 (anche se entro il 12.1.2016), deve essere attribuito all’anno fiscale 2016.