In relazione alle nuove modalità di registrazione degli accordi individuali di lavoro agile che entreranno in vigore dal 1° settembre 2022, il Ministero del lavoro ha chiarito che:

  • l’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente;
  • tenuto conto che il ricorso al lavoro agile costituisce una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni. L’omessa o tardiva comunicazione è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato;
  • in fase di prima applicazione delle nuove modalità previste dal 1.09.22, gli obblighi di comunicazione potranno essere assolti entro il 1° novembre.

Si rammenta che dal 1° settembre 2022 resta confermata la necessità, qualora non si sia già provveduto, di sottoscrivere con il lavoratore un accordo individuale, che non dovrà essere inoltrato al Ministero, valido ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Nonostante quindi la mancanza della forma scritta non comporti la nullità dell’accordo raggiunto con il lavoratore, è del tutto evidente la necessità di fissarne in ogni caso i contenuti in forma scritta, anche in recepimento dei contenuti eventualmente fissati a monte tramite un apposito accordo collettivo aziendale.