rischio cancerogeno

Il D.M. 11/02/2021 (relativo al recepimento delle direttive europee 2019/130/UE e 2019/983/UE) ha modificato gli allegati XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del D.Lgs. 81/08 relativi all’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.

In particolare nell’allegato XLII sono stati aggiunti due processi:

Rientrano, nel nuovo inserimento, tutte le autofficine per la riparazione di veicoli ove sia compresa l’effettuazione di prove dei gas di scarico (quindi oltre alle riparazioni vere e proprie anche l’attività di sola revisione veicoli) e sostituzione olio motore.

Se ancora non si è provveduto, si dovrà eseguire specifica valutazione del rischio cancerogeno da riportare correttamente nel DVR (documento valutazione dei rischi).

La valutazione consiste in:

  • campionamenti personali e/o ambientali, necessari al fine di stabilire i livelli di esposizione;
  • redazione di un documento specifico.

Nel caso in cui la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni evidenzi un rischio per la salute, i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e dovrà essere istituito per loro il registro degli esposti.

Nel caso di agenti cancerogeni per i quali non risulti definito un valore limite, dovrà comunque essere perseguito dal datore di lavoro il principio di riduzione dell’esposizione al valore più basso tecnicamente possibile.

Pur essendo in corso contatti con la Regione Emilia Romagna per adeguate linee guida, al momento questa è la normativa definita dalle regole vigenti. Si invitano quindi le imprese ad attivarsi per ottemperare all’adempimento.

Per informazioni e richieste di preventivo è possibile contattare

ASQ:

Tel – 0592551132