Previsto dall’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario, il lavoro rappresenta lo strumento principale per favorire il processo di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti, specie se in grado di modellare conoscenze e competenze spendibili nella fase post­ detentiva. In questa ottica e prospettiva, l’offerta lavorativa proveniente dall’Amministrazione Penitenziaria, pur significativa per numero di detenuti impiegati e risorse dedicate (oltre un terzo della popolazione detenuta presente è impiegata a rotazione nei servizi c.d. “domestici” e “tenimenti agricoli”), difficilmente proietta le persone detenute in percorsi di reinserimento strutturati.

La normativa di riferimento (art. 20 della Legge n. 354/75 e successive modifiche) prevede che sia favorita l’organizzazione di lavorazioni all’interno delle carceri da parte di imprese pubbliche o private. A tale scopo la Legge n. 193/2000 (Legge Smuraglia) prevede significativi sgravi contributivi e fiscali a sostegno dell’assunzione di lavoratori in stato di detenzione con agevolazioni prorogabili fino ai 18 mesi successivi alla scarcerazione del detenuto-lavoratore.

L’Istituto Penitenziario di Modena, e con esso l’Amministrazione Penitenziaria regionale e centrale, favorisce l’occasione di individuare possibilità produttive da attivare all’interno dell’Istituto penitenziario, anche attraverso azioni di confronto con le realtà pubbliche e private interessate.

Per una migliore comprensione e per praticità, si allega una sintetica nota informativa sulla disciplina del lavoro dei detenuti.

 

Lavoro dei detenuti

L’art. 15 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa.

Nel nuovo quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi.

Il lavoro delle persone detenute non è obbligatorio (in ragione del principio di libera adesione al trattamento), non è afflittivo, ha una funzione risocializzante e deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.

I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.

 

Tipi di lavoro penitenziario

Il lavoro dei detenuti può svolgersi alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e alle dipendenze di soggetti esterni.

Le due macrocategorie si distinguono in base all’organizzazione dell’attività lavorativa, ma hanno stessa natura giuridica, riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.

 

Il lavoro alle dipendenze di soggetti esterni

Il DPR n. 230/2000 (Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario) ha introdotto la possibilità per imprese e cooperative sociali di avvalersi di manodopera dei detenuti e di organizzare e gestire le officine e i laboratori all’interno degli istituti. Per promuovere l’ingresso di attività esterne nelle carceri sono stati previsti degli incentivi per gli imprenditori come la concessione dei locali in comodato dalle direzioni utilizzando gratuitamente i locali e le attrezzature già esistenti e come gli sgravi economici previsti dalla L. n. 193/2000 (c.d. Smuraglia).

La stessa legge Smuraglia ha consentito innovazioni di grande rilievo estendendo la definizione

di persone svantaggiate, contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, alle categorie già contemplate dall’art. 4 della Legge n. 381/1991 alle “persone detenute o internate negli istituti pena“.

La legge offre benefici fiscali ai datori di lavoro che assumono detenuti, anche come lavoranti esterni con rientro notturno in istituto pari a 520 euro sotto forma di credito d’imposta per ogni detenuto assunto. Per le imprese che invece, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (attività inframuraria) è previsto anche uno sconto del 95% sui contributi che il datore di lavoro versa allo stato per la pensione e l’assistenza sanitaria, benefici che si estendono ad un periodo di 18 o 24 mesi successivi alla scarcerazione.

Le retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze di soggetti esterni sono uguali a quelle dei lavoratori liberi. Il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l’attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge e l’importo di eventuali assegni familiari.

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