È entrato in vigore sabato scorso il Decreto-legge che, sino alla fine dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 dicembre 2021), estende l’obbligo del possesso del green pass anche in tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative e nelle strutture residenziali, socio assistenziali e sanitarie.

Nel caso delle istituzioni scolastiche, non si intendono solo asili e scuole di ogni ordine e grado (Università compresa), ma anche i centri provinciali per l’istruzione per adulti (CPIA), i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L’obbligo di verifica spetta ai responsabili di queste strutture.

Peraltro, l’obbligo si intende esteso anche a chiunque acceda a questo tipo di strutture, ad esempio a chi si occupa di pulizie, ristorazione, manutenzioni.
In questo caso il rispetto delle prescrizioni, vale a dire il possesso del green pass, deve essere effettuato dal datore di lavoro che effettua il servizio/lavoro.

Ricordiamo alle imprese coinvolte da queste disposizioni che per l’eventuale violazione delle prescrizioni sono previste sanzioni.

Non sono invece ancora previste prescrizioni per i lavoratori non in possesso del green pass, anche se sono attese evoluzioni della normativa nelle prossime settimane.
È notizia giornalistica di queste ore, infatti, che il Governo sia in procinto di varare un decreto, in vigore a partire dal 15 ottobre, che prevederebbe l’obbligatorietà del green pass anche in tutti i posti di lavoro privati, con controllo a cura del titolare o di un suo delegato. Nel caso in cui il dipendente non voglia esibire il green pass, il rapporto di lavoro può essere sospeso senza che siano dovuti retribuzioni o altri compensi. Non sarebbe invece previsto il licenziamento.

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