Il DPCM del 12 ottobre 2021 ha introdotto nuove funzionalità per effettuare la verifica automatizzata dei green pass Covid-19, in alternativa all’App VerificaC19.

Con particolare riferimento ai datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti, il DPCM ha previsto la possibilità di verifica massiva ed asincrona della certificazione verde relativa ad un gruppo di codici fiscali, attraverso una specifica funzionalità gestita dall’INPS.

L’INPS[1] ha rilasciato ieri la sopramenzionata funzionalità, rendendo disponibile sul portale istituzionale il servizio denominato “GREENPASS 50+”. La procedura, collegandosi con la Piattaforma Nazionale-DGC, recupererà le informazioni necessarie da trasferire agli incaricati al controllo delle aziende.

Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’INPS:

  • mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”
  • al percorso raggiungibile sul sito istituzionale inps.it : > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”,
  • al percorso raggiungibile sul sito istituzionale inps.it : > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.

Il servizio, per il cui utilizzo l’Istituto ha messo a disposizione un apposito manuale, prevede in sintesi tre distinte fasi:

1. FASE DI ACCREDITAMENTO

I datori di lavoro, anche tramite gli intermediari, accreditano la propria azienda, specificando i codici fiscali dei soggetti “Verificatori” che successivamente dovranno procedere alla verifica dei green pass dei lavoratori.

A decorrere dal 04/11/2021[2] è disponibile una nuova funzionalità che permette di assegnare ad ogni Verificatore un insieme di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda. Solo per tali dipendenti il Verificatore potrà effettuare la verifica del possesso del green pass.

Di seguito si riepilogano le opzioni che la funzionalità mette a disposizione dell’utente:

  • inserimento puntuale à è possibile specificare i singoli codici fiscali dei dipendenti per i quali il Verificatore potrà controllare il possesso del green pass;
  • inserimento massivo à importare un file in formato CSV con il quale associare ad ogni verificatore un elenco di dipendenti; se il verificatore non ha alcun dipendente associato, avrà la visibilità su tutti i dipendenti dell’azienda; con tale funzione è possibile importare massivamente anche i Verificatori, qualora l’azienda abbia necessità di inserire un numero elevato di verificatori;
  • esportazione elenchi à è possibile esportare l’elenco dei verificatori, con gli eventuali dipendenti associati.

 

2. FASE DI ELABORAZIONE

L’INPS in via preliminare verifica il limite dimensionale (numero dipendenti) delle aziende che hanno aderito al servizio, individuando i lavoratori da agganciare ad una specifica matricola aziendale (CIDA per le aziende agricole) attraverso i flussi UNIEMENS presenti negli archivi dell’Istituto al momento dell’elaborazione.

Successivamente l’INPS, accedendo alla piattaforma nazionale DSG, acquisirà, per il gruppo di lavoratori agganciato ad una specifica matricola aziendale, il dato relativo al possesso del green pass. I dati acquisiti saranno memorizzati per un periodo massimo di 24 ore e ogni giorno saranno eliminati e sovrascritti tutti i dati recuperati nel giorno precedente.

Le fasi di elaborazione verranno di norma effettuate quotidianamente tra le ore 20:00 e 23:59. Pertanto, in tale fascia oraria il servizio potrà non essere attivo.

 

3. FASE DI VERIFICA

Il soggetto verificatore (precedentemente accreditato) potrà accedere al servizio (tramite le credenziali SPID/CIE/CNS _ Profilo Cittadino) e visualizzare l’elenco dei lavoratori agganciati alla matricola aziendale per i quali l’INPS ha acquisito l’esito della verifica del possesso del green pass.

In tale fase di visualizzazione, non sarà comunque ancora possibile visionare il green pass dei lavoratori presenti in elenco. La vera e propria verifica del green pass potrà essere effettuata solo una volta selezionato dall’elenco dei lavoratori quelli effettivamente in servizio nella giornata o escludendo i soggetti assenti dal servizio ed eventualmente i soggetti in smartworking.

La procedura rilasciata dall’INPS dovrebbe semplificare e velocizzare le modalità di controllo nelle imprese con un numero di dipendenti elevato. Da una prima analisi, tale procedura sembra essere piuttosto macchinosa.

Si ricorda, ad esempio, che le verifiche possono essere effettuate con esclusivo riferimento al personale effettivamente in servizio nella giornata (escludendo, quindi, dalla verifica i lavoratori assenti, ad esempio perché in malattia o ferie). Dato che la procedura è rivolta ad aziende molto articolate, risulta complicato immaginare che un operatore possa visionare singole posizioni di centinaia di dipendenti richiamati uno ad uno. Il tempo di verifica sarebbe molto esteso. Qualora, al fine di ovviare a tale ostacolo, la scelta effettuata dai verificatori sia quella di posizionare un flag sull’opzione “seleziona tutti”, la visione sarà complessiva. In questo caso, però, il trattamento dei dati effettuato dall’incaricato potrebbe rilevarsi illegittimo in quanto potrà ricomprendere lavoratori assenti.

Inoltre, al fine di recuperare l’informazione sul possesso del green-pass di ogni lavoratore, la procedura INPS interrogherà quotidianamente la Piattaforma Nazionale-DGC in fascia notturna. Tale circostanza rende impossibile escludere il controllo in fase di accesso al luogo di lavoro, perché la procedura non potrà fornire informazioni relative a green pass ottenuti successivamente a quel momento (es. tamponi effettuati prima dell’ingresso in azienda).

Infine, l’Istituto individua i lavoratori da agganciare ad una specifica matricola aziendale attraverso i flussi UNIEMENS presenti negli archivi dell’Istituto al momento dell’elaborazione. Ciò significa che, a titolo esemplificativo, gli UNIEMENS a disposizione dell’Istituto nel corso del mese di ottobre possono riguardare la mensilità di agosto ma non potranno sicuramente tenere conto di eventuali variazioni avvenute sul personale aziendale nel corso dei mesi di settembre e ottobre: lavoratori assunti e lavoratori cessati.

 

VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

D’intesa con il Ministero della Salute e con Sogei, l’INPS ha introdotto[3], nel servizio “GreenPass50+”, la possibilità di effettuare un nuovo accreditamento per verificare l’adempimento degli obblighi vaccinali.[4]

Si tratta dell’obbligo vaccinale per:

  • il personale che opera presso strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari e le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico

Le fasi di gestione del nuovo processo di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale sono le medesime di quelle di gestione del processo di verifica del Green Pass, ovvero:

  • fase di accreditamento, da parte delle aziende/enti o propri intermediari;
  • fase di elaborazione, in cui l’Istituto quotidianamente, in una finestra temporale predefinita, interroga la PN-DGC, per recuperare l’esito del rispetto dell’obbligo vaccinale;
  • fase di verifica, in cui i verificatori, specificati in fase di accredito, possono effettuare la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.

I datori di lavoro già accreditati per la verifica del possesso del Green Pass, nel caso in cui abbiano la necessità della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per una parte o per tutti i propri dipendenti, devono accreditarsi esplicitamente alla nuova funzionalità di verifica, secondo le modalità già utilizzate per il primo accreditamento, accedendo al servizio “GreenPass50+” e selezionando la sezione “Rispetto Obbligo Vaccinale“; in altre parole, un datore di lavoro che deve verificare sia il possesso del Green Pass sia il rispetto dell’obbligo vaccinale deve accreditarsi esplicitamente ad entrambe le sezioni.

In fase di accreditamento, l’azienda/ente deve dichiarare di trovarsi in una delle condizioni previste dalla normativa vigente per il rispetto dell’obbligo vaccinale per i propri dipendenti.

Con riferimento alla sezione “Rispetto Obbligo Vaccinale” non sussistono limitazioni rispetto alla dimensione aziendale, per cui possono accreditarsi anche aziende/enti con meno di 50 dipendenti.

L’Istituto ha dato informazione[5] dell’implementazione di funzionalità del servizio Greenpass50+. A partire dal 15 febbraio 2022 viene fornito l’esito della verifica del green pass tenendo conto del requisito anagrafico, in ottemperanza al DL n. 1/2022: green pass rafforzato per gli over50 e green pass base per i restanti soggetti. Il manuale utente non risulta essere ancora aggiornato in merito.

Si precisa che è stata, altresì, aggiornata l’App VerificaC19 al fine di semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro. È sufficiente che i Verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo e selezionino la tipologia “lavoro” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico:

  1. i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone per i lavoratori fino ai 49 anni di età;
  2. i green pass generati da vaccinazione o da guarigione per i lavoratori dai 50 anni compiuti in su;
  3. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.
    A tal proposito, si ricorda che dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro.

 

[1] messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021

[2] messaggio n. 3768 del 03 novembre 2021

[3] msg n. 4529 del 18 dicembre 2021

[4] cfr. prot. 221_2021

[5] msg. n. 721 del 14 febbraio 2022

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