Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
I valori devono essere utilizzati nel 2016 per determinare il valore del benefit in caso di assegnazione di autovetture aziendali ad uso promiscuo a dipendenti e amministratori.
Veicoli a uso promiscuo
I nuovi costi chilometrici d’esercizio per autoveicoli, motocicli e ciclomotori devono essere utilizzati per determinare, a fini contributivi e fiscali, il reddito di lavoro percepito nell’anno 2016 da dipendenti o da percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, cui sia assegnato il mezzo di trasporto a uso promiscuo. I costi chilometrici evidenziati nelle tabelle si applicano, quindi, anche ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e agli amministratori di società ed enti (esclusi quelli che, in quanto professionisti, attraggono il compenso per l’incarico d’amministratore nel reddito professionale) se assegnatari di un mezzo ad uso promiscuo.
L’uso del mezzo è definito promiscuo quando il lavoratore utilizza il mezzo per finalità sia lavorative che personali.
Se il modello del veicolo utilizzato promiscuamente dal lavoratore non è compreso tra quelli inclusi nella tabella (ad esempio, perché è un modello commercializzato per la prima volta nel 2016), il valore del fringe benefit da prendere a riferimento è quello corrispondente al veicolo che presenta caratteristiche similari.
Il principio dell’assimilazione non deve essere applicato nei confronti di un autocarro.
Determinazione del reddito imponibile
Per determinare il reddito di lavoro dipendente derivante dalla concessione in uso promiscuo di un veicolo aziendale, si deve assumere un valore forfetario annuo da determinare come segue:
• si calcola il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio desumibile dalle tabelle ACI, in relazione alla tipologia di veicolo assegnato;
• si assume l’importo di cui sopra al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest’ultimo corrisposte all’azienda nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo. Le somme che il dipendente eventualmente versa (o che gli sono trattenute) per l’uso personale dell’autovettura devono essere detratte dal valore convenzionale al lordo dell’Iva dovuta.
La misura del fringe benefit è determinata in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore (4.500, ossia il 30% di 15.000) e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dei costi sostenuti. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è del tutto irrilevante sia la percorrenza effettiva (anche molto più alta o molto più bassa di quella convenzionale), sia il fatto che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.
L’ammontare del reddito imponibile, definito in osservanza dei criteri sopra descritti, deve intendersi al lordo delle trattenute contributive a carico del lavoratore.
Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del benefit imponibile deve essere:
• ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno: il ragguaglio si ottiene dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo; per tale motivo sarebbe opportuno che la data di assegnazione fosse certificata con documentazione;
• suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.
Nel caso in cui il datore di lavoro fornisca altri beni o servizi collegati con l’autovettura (ad esempio, il garage o il servizio “Telepass”), tali beni o servizi devono essere valutati separatamente dall’autovettura e quantificati in base al principio del “valore normale”