La comunicazione tardiva all’ENEA fa perdere il diritto all’Ecobonus. È quanto ha stabilito recentemente la Cassazione (ordinanza 34151 del 21/11/2022) che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente che aveva installato dei pannelli solari sulla propria abitazione, con conseguente richiesta di detrazione fiscale nella misura del 65% (Ecobonus), ma comunicando in ritardo all’ENEA la documentazione prevista.

Ricordiamo che la dichiarazione degli interventi agevolati (“scheda descrittiva”) deve essere trasmessa all’ENEA, esclusivamente per via telematica, entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (inteso come giorno del “collaudo” dei lavori).

Eventuali rettifiche possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la spesa può essere portata in detrazione. Per una dichiarazione modificata, pur avendo un nuovo CPID (il codice alfanumerico assegnato dal portale ENEA), continuerà a far fede la data d’invio della dichiarazione originaria.

Secondo la Cassazione la comunicazione ENEA “costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva”. Inoltre, sempre secondo il pronunciamento, “l’adempimento di tale funzione” è diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera ‘pulita’ risultino meritevoli di vantaggi fiscali”.

Il ragionamento condotto dalla Cassazione sull’Ecobonus non dovrebbe essere valido, in maniera automatica, anche sulle detrazioni fiscali al 50% delle ristrutturazioni edilizie (bonus casa), laddove la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione n.46/E del 18-04-2019), condividendo un parere del MISE, ha affermato che la trasmissione tardiva dei dati all’ENEA (invio oltre il termine di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori) non comporta la perdita del diritto alle detrazioni. Resta fermo che l’invio della comunicazione all’ENEA è un obbligo di legge. È possibile inviare una scheda descrittiva entro il termine ultimo indicato dall’Agenzia delle Entrate per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale pertinente.