E’ online il modello dell’Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari di cedere la detrazione fiscale a Esco, fornitori, consorzi e società consortili.

L’Agenzia ha, infatti, pubblicato il modulo e le istruzioni relative con il Provvedimento 100372/2019, cliccare qui.

Il provvedimento è stato emanato in considerazione della possibilità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (n. 63/2013), di estendere la cessione del credito anche sulle singole unità immobiliari. Il meccanismo, inizialmente introdotto per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni condominiali, con la Legge di Bilancio 2018 è stato poi esteso anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Legge di Bilancio 2018 ha esteso, infatti, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:

  • il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari
  • il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area, soggetti incapienti (soggetti che possiedono redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef)

Cessione dell’ecobonus: i chiarimenti della Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalità con le quali, sia gli incapienti sia gli altri privati, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Nel provvedimento viene ricordato che l’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Gli adempimenti da osservare per la comunicazione dei dati della cessione del credito
I contribuenti devono comunicare (attraverso il modello predisposto) all’Agenzia delle Entrate i dati utili al fine dell’agevolazione (la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, ecc).

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di comunicazione e utilizzo del credito per le spese sostenute entro il 2018
I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, devono essere comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni contattare:
Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni – tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it
Giorgio Falanelli, responsabile CNA Installazione e Impianti – tel. 059 418546 – gfalanelli@mo.cna.it