In allegato la circolare interministeriale (MIT – Ministero dell’Interno) del 26 Febbraio 2016 (ma resa nota solo il 6.3.2016) che detta disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 46 ter della Legge 298/74.

L’articolo 46 ter, – “Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali”, è stato introdotto dalla Legge 208/2015 (Stabilità 2016, articolo 1, comma 653), per reintrodurre l’obbligo di esibizione, agli organi di controllo su strada, della prova documentale della corretta esecuzione dei trasporti internazionali.
A tal proposito, la circolare premette che le disposizioni si applichino a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto terzi che in conto proprio; precisa inoltre che per trasporto internazionale di merci, si intende il trasporto che interessa due o più Paesi, sia membri UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l’Italia è solo una Paese di transito.

In assenza di idonea documentazione a bordo del veicolo, sono previste due tipi di sanzione:

  1. MANCANZA MOMENTANEA del documento a bordo del veicolo,
  2. MANCATA o INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO.

All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo sino a quando non viene esibito un documento di trasporto idoneo e comunque, al massimo, dopo 60 giorni.

Il documento di trasporto da fornire agli organi di controllo, può essere costituito da qualsiasi certificazione amministrativa, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza.

A titolo meramente esemplificativo possono essere ritenuti validi i seguenti documenti:

  • Lettera di Vettura internazionale (CMR)
  • Documento di trasporto (DDT)
  • Certificati sanitari, veterinari o fitosanitari
  • Documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR
  • Documentazione amministrativa o formulari per movimentazione di rifiuti (FIR), sostanze radioattive, esplosivi, armi, ecc.

In ogni caso, la condizione affinché i documenti siano ritenuti idonei allo scopo, è che, al loro interno, contengano almeno i seguenti elementi essenziali:

  • tipologia e quantità delle merci
  • luogo di carico e scarico
  • vettore o sub-vettore che effettua il trasporto