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Diritti d’autore

Ricordiamo che il 1° luglio 2022 è scaduto l’accordo in vigore tra SIAE e LEA (Associazioni Editori e Autori incaricata di licenziare l’uso del repertorio amministrato dalla società inglese Soundreef Ltd sul territorio italiano) che permetteva alle attività commerciali di pagare unicamente l’abbonamento SIAE (diritti d’autore) e SCF (diritti connessi) per diffondere la musica d’ambiente senza distinzione di repertorio.

La quota annuale SIAE, quindi, NON copre più il repertorio musicale rappresentato da LEA, ma solo il repertorio amministrato da SIAE stessa. Per poter diffondere musica d’ambiente nel proprio negozio o pubblico esercizio, si potranno seguire queste due strade:

  • Sottoscrivere entrambe le licenze: SIAE e LEA (si ricorda che i diritti connessi SCF vanno sempre pagati)
  • Pagare solo la licenza SIAE o LEA, a seconda del repertorio musicale che si decide di trasmettere (complicato se si usa la radio). Consulta i repertori coperti dai diritti SIAE o LEA/Soundreef:

Per poter utilizzare legalmente radio e TV nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, negli alberghi, nei circoli privati, luoghi di intrattenimento, mezzi di trasporto, ecc. occorre:

  • Pagare il canone di abbonamento speciale alla RAI;
  • Pagare alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e/o a LEA i diritti d’autore;
  • Pagare il diritto connesso a SCF.

Inoltre, per le attività che effettuano la riproduzione di opere letterarie protette dal diritto d’autore mediante fotocopia, xerocopia o altri strumenti similari, è dovuto alla SIAE un contributo apposito quale diritto d’autore annuale per l’attività di reprografia.

 

Diritti SIAE 2024

La misura dei diritti SIAE è commisurata al luogo in cui avviene la diffusione e al mezzo utilizzato per la diffusione. Le novità per il 2024 possono così riassumersi:

  • tenuto conto del dato dell’incremento ISTAT (+5,1% rispetto al 2023), le tariffe 2024 saranno adeguate nella percentuale dell’2,5%
  • dal 1° gennaio 2024, in occasione di eventi musicali in bar, ristoranti e pubblici esercizi, per la richiesta, il rilascio del permesso, sino al pagamento dell’importo individuato dei diritti SIAE, sarà necessario utilizzare la Piattaforma Music&Go (al momento non ancora attiva). Tutto il processo sarà online. Contestualmente resta comunque la possibilità di rivolgersi all’ufficio SIAE di zona.

Grazie alla convenzione sui diritti SIAE 2024, gli associati CNA beneficiano di sconti differenziati per settore di attività:

  • Settore Esercizi commerciali e artigiani (per es. acconciatori): riduzione 25%
  • Settore Bar – Ristoranti: riduzione 15%
  • Settore Alberghi e villaggi turistici: riduzione del 15%
  • Settore Campeggi: riduzione 15%
  • Settore Pubblici esercizi in stabilimenti balneari: riduzione 15%
  • Centri fitness: riduzione 10%
  • Attività animazione sulle spiagge: riduzione 10%
  • Trattenimenti musicali senza ballo: riduzione 10%
  • Settore Trasporti: riduzione 40%
Iscrizione

Nell’attesa che divenga operativa la suddetta piattaforma, l’impresa che per la prima volta attiva una posizione alla SIAE, dovrà recarsi presso la sede SIAE di zona, presentando l’apposito modulo di convenzione CNA-SIAE in originale oppure la stampa della tessera CNA 2024. In questo modo otterrà l’applicazione delle tariffe agevolate.

Rinnovo annuale

Gli anni successivi, il pagamento avverrà tramite MAV, che le imprese riceveranno direttamente (tramite mail ordinaria o posta cartacea). Se pagato entro i termini dell’anno precedente, il Mav tiene conto dello sconto riservato agli associati CNA. In caso di mancato ricevimento del MAV, occorre richiederlo all’Ufficio SIAE competente.

 

Diritti connessi SCF 2024

I diritti connessi SCF sono in aggiunta alla SIAE. Infatti, nel caso la musica non fosse dal vivo ma registrata, oltre al compenso per i diritti d’autore è dovuto anche un compenso per i “diritti connessi” ai produttori dei supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani. Pertanto, per riassumere:

  • I diritti connessi spettano ai produttori di fonogrammi (art.72 e 73 bis L. 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”).
  • Tale diritto è di fatto un contributo diverso e indipendente dal diritto d’autore, dovuto da tutti coloro che all’interno dei propri locali di lavoro utilizzano musica d’ambiente.

Per gli esercizi commerciali/artigianali la riscossione del compenso avviene direttamente da SCF, mentre per le attività quali pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti e strutture ricettive la riscossione del compenso SCF è affidata a SIAE.

Anche per i diritti connessi CNA ha sottoscritto una convenzione, ottenendo per i propri associati uno sconto del 15%. Scopri le tariffe e i relativi sconti cliccando qui.

Modalità di adesione

La procedura di adesione a SCF è necessaria solo per esercizi commerciali, laboratori artigianali (diversi da acconciatori/estetisti, pubblici esercizi e strutture ricettive). Due alternative:

  1. Inviare l’apposito modulo agli uffici SCF tramite posta ordinaria, fax 02/465.47.576, e-mail: campagna@SCFitalia.it o PEC SCFcommerciale@pec.it.
    A fronte della ricezione del documento, SCF provvederà ad emettere e ad inviare via PEC relativa fattura ai fini del pagamento.
  2. Servizio online raggiungibile al seguente link: http://www.SCFitalia.it/Servizi-Online

Per tutti i clienti già in possesso di licenza SCF dovranno attendere fattura di riferimento per procedere con il pagamento.

 

Per potersi avvalere delle convenzioni sui diritti SIAE/SCF – CNA 2024 il pagamento dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2024. Dopo questo termine, sarà possibile regolarizzare la propria posizione, ma senza beneficiare dello sconto associativo previsto.

 

Diritto d’autore per l’attività di reprografia per i punti di riproduzione

La Legge consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. Sempre in base alle disposizioni vigenti, gli esercizi che mettano a disposizione dei terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia o xerocopia, devono corrispondere un diritto d’autore qualora intendano consentire la copia di opere protette entro il suddetto limite.

Qualora l’impresa non effettui la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, dovrà esporre in modo visibile su ogni punto macchina il seguente avviso “in questo esercizio non si effettuano copie di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore”.

 

Le sedi CNA restano a disposizione per ogni chiarimento.

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