Tra le molte novità introdotte in materia lavoristica dall’attuale Governo, vi è anche quella del ripristino dell’obbligo, per i lavoratori subordinati, di formalizzare l’uscita dal rapporto di lavoro (cioè in caso di dimissioni) in maniera esclusivamente telematica; questo nuovo adempimento decorre dal 12 marzo 2016 e prevede, ad esclusivo carico del dipendente, l’assolvimento a questo onere direttamente, o per il tramite di un soggetto accreditato (Sindacato, Patronato, Ente Bilaterale, Commissione di Certificazione).

In entrambi i casi, la formalizzazione delle dimissioni (o delle risoluzioni consensuali del rapporto), da effettuarsi on-line, dovrà essere recapitata, su apposito modello ministeriale, sia alla Direzione Territoriale del Lavoro sia, fatto più rilevante, sulla PEC del datore di lavoro: in difetto, l’atto non ha efficacia alcuna e, pertanto, il lavoratore rimane ancora in forza, ad ogni effetto.

CNA, per tanto, invita le imprese a prestare la massima attenzione ogni volta che un dipendente manifesta la volontà di interrompere il rapporto di lavoro poiché, come riportato, dovrà essere seguito l’iter amministrativo previsto. Restano esclusi dalla nuova disciplina soltanto i lavoratori domestici, le risoluzioni concordate in sede protetta e, in ultimo, quelle delle lavoratrici madri per le quali vige una specifica forma di convalida delle dimissioni da effettuarsi presso la DTL competente.

Le sedi CNA restano come sempre a disposizione per ogni assistenza o consulenza.

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