Di seguito le principali novità del decreto semplificazioni fiscali:

  • Comunicazione operazioni black list

L’art. 21 del Decreto Semplificazioni Fiscali modifica la periodicità di presentazione della comunicazione delle operazioni con paesi black list.

  • Semplificazione Elenchi intrastat servizi art. 7 ter DPR 633/72

Verrà semplificato il contenuto dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizio effettuate e ricevute (mod. Intra 1quater e Mod. Intra 2quater). Verranno infatti richieste solo informazioni relative al numero di identificazione Iva delle controparti, al valore totale delle transazioni, al codice identificativo del tipo di prestazione, al paese di pagamento.

  • Elenchi intrastat – Modifica alle sanzioni amministrative per errori riguardanti la parte statistica

Dal 13 dicembre 2014 saranno applicate le sanzioni amministrative per l’inesattezza o l’omissione dei dati statistici dei modelli Intrastat solo alle imprese che rientrano nel programma statistico nazionale e che rispondono a determinati requisiti (indicati nei DPR emanati annualmente ai sensi dell’art.7, c.1, D.LGS 322/1989 che fissano l’elenco delle rilevazioni statistiche).

  • Rimborsi IVA

Il decreto semplificazioni, con l’art. 13 ha completamente riscritto l’art. 38bis del DPR 633/72, relativo ai rimborsi Iva, ampliando l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza garanzia

  • Note di variazione per accordi di ristrutturazione e piani attestati di rientro

Il decreto semplificazioni, con l’art. 31, ha apportato una importante modifica al secondo comma dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella nuova versione, l’art. 26, consente l’emissione della nota di variazione, senza alcun limite temporale, al creditore che abbia “aderito” a un accordo di ristrutturazione (ex. art. 182-bis legge fallimentare), o ad un piano attestato (ex. art. 67, comma 3, lettera d) legge fallimentare).

  • Allineamento definizione prima casa Iva-Registro

Il decreto semplificazioni, con l’art. 33, ha modificato i criteri da utilizzare per l’individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” ai fini IVA (applicazione l’aliquota IVA 4%).

In allegato la notizia nei dettagli.