Con la conversione in legge del D.L. 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”) e la imminente pubblicazione in G.U., sono stati approvati alcuni emendamenti con effetto temporaneo per il settore sportivo dilettantistico e non solo.

  • Slitta al 2025 il nuovo “regime iva” per il Terzo Settore e per le ASDe SSD
  • I premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, per importi entro i 300 euro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte del 20 % fino al 31 dicembre 2024
  • Prevista la proroga per le comunicazioni arbitrali al 31 marzo 2024
  • Per i lavoratori autonomi sportivi, riapertura dei termini per esercitare l’opzione ex-enpals sino al 30 giugno 2024
Nuovo regime IVA

Ennesima proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime Iva riguardante il trattamento dei corrispettivi incassati da soci, associati e partecipanti; non riteniamo utile affrontare questo tema in modo approfondito in questo contesto, ma ci riserviamo, ovviamente, di trattare questo delicato argomento a ridosso della prossima scadenza del 31/12/ 2024.

Decreto legislativo 36 /2021 “Riforma dello sport”
  • Premi corrisposti ad atleti e tecnici

Si ricorda che il D.lgs.36/2021 ha previsto la possibilità, per gli organismi sportivi ( ASD e  SSD, Federazioni, Discipline e Enti di promozione, ecc) di  erogare “premi” ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive; su tali premi deve essere applicata una ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento.

Da oggi, e fino al 31 dicembre 2024,  il “Milleproroghe” consente una franchigia di euro 300, ma alle seguenti condizioni:
– Il beneficio è riferito al  premio  erogato al medesimo soggetto e dallo stesso sostituto d’imposta (cioè le associazioni e società sportive dilettantistiche)
– In caso di superamento del limite, le somme erogato allo stesso percipiente, sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente, cioè dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro

Quindi, un atleta può percepire più premi esenti da ritenuta, anche superando cumulativamente il limite di franchigia dei 300 euro, purché erogati da soggetti diversi; e per contro, affinché il premio rimanga in esenzione sotto i 300 euro,  ogni ente sportivo può riconoscere fino a 300 euro pro capite, purché destinati ad atleti e tecnici diversi.

In definitiva il criterio adottato per la definizione della soglia di franchigia circoscrive l’esenzione fiscale a quei risultati agonistici che siano nel contempo aleatori, occasionali e marginali.

  • Proroga per le comunicazioni arbitrali

Si tratta di adempimenti a carico degli enti affilianti che gestiscono il rapporto degli arbitri e figure assimilate, mediante designazione e senza necessità di formalizzare un contratto di lavoro di lavoro sportivo. Con riferimento al 2023 tali obblighi, sono prorogati al 31 marzo 2024.

  • Riapertura dei termini per l’opzione Ex-Enpals

La riforma del lavoro sportivo individua come gestione previdenziale per tutti gli autonomi, inclusi le co.co.co. del settore dilettantistico, la gestione separata INPS, riservando invece la gestione ex ENPALS, del FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo) ai lavoratori sportivi subordinati, a prescindere del settore professionistico o dilettantistico e agli autonomi del solo settore professionistico.

Per coloro che erano già iscritti e assicurati alla gestione ex-Enpals la disposizione del D.lgs.36/2021 ha previsto una sorta di trasmigrazione automatica alla gestione separata INPS (per gli autonomi), salva la facoltà di opzione per mantenere il pregresso regime previdenziale, che era da esercitarsi entro il 31.12.2023.

Diversi lavoratori autonomi non hanno rispettato questa scadenza e ciò ha comportato, per tali lavoratori, il passaggio automatico alla differente gestione a far data dal 1 luglio 2023 determinando una serie di difficoltà operative legate al corretto versamento dei contributi.

La proroga al 30 giugno 2024 consente quindi ai lavoratori interessati di valutare l’opportunità di mantenere il precedente regime o di transitare alla gestione separata, sulla scorta della specifica posizione personale.

Ricordiamo che una volta ponderata la scelta, i lavoratori optanti, sono tenuti a dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo ex Enpals.