settore turistico-alberghiero

La legge di conversione del decreto lavoro ha previsto una misura agevolativa diretta a incentivare temporaneamente, nei soli mesi estivi, il lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

La norma disciplina un’integrazione in denaro a favore dei dipendenti del settore privato, a carico dello Stato, ma determinata dal datore di lavoro e anticipata da questi al dipendente, in aggiunta alla retribuzione.

Sebbene la norma sia rubricata “Detassazione del lavoro notturno e festivo”, l’agevolazione non assume la forma di una detassazione, ossia di un minor prelievo fiscale sulle retribuzioni in questione, ma si configura come un bonus fiscale che si aggiunge alle retribuzioni nette dovute: la norma, infatti, specifica che il beneficio assume la natura di “trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito”.

Il trattamento integrativo è quantificato nel 15% di alcune retribuzioni lorde dovute nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
ln particolare, per definire l’importo del trattamento integrativo da liquidare ai lavoratori, il datore di lavoro dovrà assumere esclusivamente la retribuzione lorda dovuta agli stessi per lavoro notturno e lavoro straordinario, se effettuato in giorni festivi.

L’agevolazione non opererà per tutti i lavoratori del comparto turismo: il trattamento integrativo speciale è stato infatti riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e solo se titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.

Per ottenere il beneficio dal datore di lavoro, i dipendenti dovranno presentare una specifica richiesta scritta, in cui dovranno attestare il rispetto del requisito reddituale.

Come già anticipato, l’agevolazione è temporanea e opera “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023“.

ln tale periodo, lo svolgimento di lavoro notturno e di lavoro straordinario in giornate festive determinerà la spettanza di retribuzioni lorde su cui sarà conteggiabile, in presenza dei requisiti richiesti, il trattamento integrativo speciale del 15%.

Il sostituto d’imposta recupererà, poi, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale ai dipendenti, ponendo l’importo in compensazione coi debiti da versare tramite modello F24.

Per l’operatività si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.