flussi di ingresso

A seguito della pubblicazione del Decreto Flussi 2022, è stata messa a disposizione la prassi ministeriale che fornisce le indicazioni di dettaglio su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande di nulla osta.

Le quote autorizzate sono 82.705 così ripartite:

  1. 1000 quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs n. 286/1998;
  2. 100 quote per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela;
  3. 30.105 quote per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale così ripartiti:
    • 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
    • 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
  4. 44.000 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale agricolo e turistico alberghiero di cui 1.500 riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale , ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
    La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, El Salvador, Repubblica di Macedonia del Nord, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala,  India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. Sarà cura del Ministero del Lavoro emanare apposito atto di riparto di tali quote tra le Direzioni territoriali del Lavoro.
  5. 4.400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  6. 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  7. 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  8. 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  9. 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  10. 500 quote riservate a coloro che, in possesso di determinati requisiti soggettivi od oggettivi (ad esempio, per l’avvio di una start-up, liberi professionisti, artisti di chiara fama…) intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo.