Il Decreto Legislativo 116/2020 (cosiddetto “Decreto Rifiuti”), entrato in vigore il 26 settembre 2020, è il decreto tramite quale l’Italia recepisce le direttive UE sull’economica circolare.
Tale decreto ha ampiamente e profondamento modificato la disciplina dei rifiuti la parte IV del Testo Unico Ambientale (TUA). Si tratta di cambiamenti che riguardano definizioni, classificazione, assimilazione, tasse, responsabilità, deposito temporaneo, sanzioni, ecc.
A questo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
L’attribuzione dei codici CER è in carico al produttore di rifiuti il quale è anche responsabile della corretta gestione del rifiuto.
Di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità introdotte in materia di gestione dei rifiuti per i produttori, evidenziandone i punti salienti.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE/DETENTORE
La consegna dei rifiuti a intermediari, commercianti, trasportatori, impianti di trattamento non esclude automaticamente il produttore iniziale/detentore dalla responsabilità per il corretto recupero/smaltimento.
L’esclusione dalla responsabilità si ha in caso di:
- conferimento al servizio pubblico
- ricezione, entro 3 mesi dal conferimento, della 4° copia del formulario
Se i rifiuti sono consegnati ad impianti autorizzati che effettuano operazioni di raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (operazioni D13, D14, D15), l’esclusione della responsabilità del produttore/detentore si ha con la ricezione di un’attestazione di avvenuto smaltimento. Questa disposizione resterà in vigore fino all’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti(REN).
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Definizione (Art.183 co.1 lett.b-ter) di “Rifiuti urbani“:
“2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;”
Con la nuova definizione di “rifiuti urbani”, vengono ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle imprese rientranti nelle tipologie del nuovo allegato L-quater che provengono dalle attività elencate nell’allegato L-quinques.
Per poter considerare questi rifiuti come urbani è necessario che entrambi i criteri siano soddisfatti, ovvero che sia la tipologia di rifiuto sia il tipo di attività rientrino negli elenchi degli allegati L-quater e L-quinques.
Vengono pertanto a cessare tutti i criteri di assimilabilità definiti a livello locale dai Comuni e diventano speciali tutti i rifiuti che non rientrano nella classificazione di “urbani”.
Il 12 aprile 2021 il Ministero della Transazione Ecologica ha emanato una circolare per chiarire diverse problematiche connesse all’applicazione della Tari derivanti dalla nuova definizione di rifiuto urbano.
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (REN, Registro Elettronico Nazionale)
Viene completamente rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (registro di carico scarico, formulari e MUD) che viene integrato nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito dal D.L. 135/2018.
A tale scopo, saranno definite con appositi DM le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti che saranno in formato digitale, integrati all’interno del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Viene precisato che, fino all’entrata in vigore di questi decreti attuativi, continuano ad applicarsi i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, ex Dm n. 145 e n. 148 del 1998.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Fino alla definizione del modello digitale, si utilizzano quelli attualmente in uso.
Novità! Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti
Sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t rifiuti non pericolosi e 4 t rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizi, sempre con cadenza mensile per la compilazione.
I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5.
FORMULARIO D’IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR). Le modalità di utilizzo del modello cartaceo sono invariate.
I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
È stata definita la micro-raccolta. Questa viene intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore che viene effettuata entro 48 ore.
Per ogni punto di raccolta, è necessario un formulario. Nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, il trasportatore deve indicare il percorso realmente effettuato nello spazio annotazioni.
Nel caso di raccolta presso diversi produttori si dovrà redigere un formulario per ogni produttore.
Le copie dei formulari devono essere conservate per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Responsabilità nella compilazione dei formulari
Ogni operatore è responsabile per la informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile di quanto inserito dal produttore, salvo quanto riscontrabile in base alla comune diligenza.
SANZIONI
Vengono ridotti gli importi minimi e massimi relativi alle violazioni degli obblighi inerenti il MUD e i registri di carico e scarico, mentre sono aumentati gli importi massimi relativi ai formulari